Pensione, il figlio invalido ha diritto alla reversibilità?

Pensione, il figlio invalido ha diritto alla reversibilità?

Siamo due coniugi, entrambi pensionati INPS. Abbiamo un figlio di 34 anni che vive con noi, a nostro carico e senza alcun sussidio pubblico. Non è in grado di sostenere l’impegno di un lavoro retribuito, ma non ha un certificato di invalidità. Abbiamo diverse domande da porvi:

  1. Finché viviamo noi, con redditi modesti ma superiori ai minimi, una invalidità riconosciuta di nostro figlio potrebbe dargli una pensione? A quali condizioni?
  2. Dopo di noi l’unica sua possibilità sarebbero le nostre reversibilità.
    • Se dichiarato invalido, potrà avere le nostre riversibilità?
    • Inciderebbe sulle reversibilità il fatto che egli avesse nel frattempo ottenuto una sua pensione di invalidità? E invece, se non la avesse ottenuta?
    • Potrà avere successivamente entrambe le nostre pensioni (in ordine di nostro decesso), o una escluderebbe l’altra? Nel caso di una sola, come ottenere che sia quella con importo più alto?
    • Quale percentuale minima di invalidità è necessaria per avere la pensione di reversibilità del genitore? Quale percentuale di pensione gli spetterebbe? Invalidità superiori (+ alta percentuale) comportano assegni di reversibilità più alti?

 

Per poter usufruire di una pensione di invalidità è necessario essere riconosciuto invalido con una percentuale che oscilla tra il 74% e il 100%, è bene precisare che la prestazione assistenziale è legata al reddito personale del soggetto interessato.

Per quanto riguarda la pensione di reversibilità, è richiesto che al momento del decesso del titolare di pensione, il potenziale percettore deve risultare a carico ed essere titolare di una percentuale di invalidità come sopra descritta, la quale a sua volta sarà stabilità da una Commissione medica Inps dietro apposita richiesta.

Sempre il potenziale percettore potrà beneficiare di entrambi i trattamenti di reversibilità. Tuttavia, in presenza di altri redditi, l’importo della pensione spettante può subire delle riduzioni. In particolare:

  • se questa non supera le tre volte il Trattamento Minimo Inps annuo, la pensione viene erogata per intero;
  • fra le tre e le quattro volte il TM annuo, la pensione è erogata al 75%;
  • fra le quattro e cinque volte il TM annuo, la pensione è erogata al 60%;
  • oltre le cinque volte il TM annuo, la pensione è erogata al 50%.

Infine, per quanto riguarda la percentuale della prestazione spettante, dovrebbe essere pari al 70% della pensione diretta in pagamento.

Ad ogni buon fine, invitiamo a recarsi presso il nostro Patronato INAS CISL per ottenere maggiori informazioni e chiarimenti in merito al caso in oggetto.  

               

13/10/2021

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