DPCM 24 ottobre, cosa cambia

DPCM 24 ottobre, cosa cambiaDPCM 24 ottobre, cosa cambia
DPCM 24 ottobre, cosa cambiaDPCM 24 ottobre, cosa cambia

Come annunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, stante la rapida crescita della curva epidemiologica e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, da oggi e fino al 24 novembre 2020 si applicano le disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020.

Qui di seguito segnaliamo alcune delle misure restrittive volte a ridurre le occasioni di contagio previste dal nuovo DPCM.

Su tutto il territorio nazionale è obbligatorio avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. In ogni modo, è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nelle abitazioni private in presenza di non conviventi.

Dopo le 21.00, può essere disposta la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

A tutti si raccomanda di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per motivi di studio, di salute, lavoro o per necessità o per svolgere o usufruire di servizi non sospesi.

Tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e tutti gli esercizi commerciali devono esporre un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Ai parchi, ville e giardini pubblici vi si accede nel rispetto del divieto di assembramento e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. L'accesso con i minori è consentito nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia. Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Si potrà svolgere attività motoria o sportiva all'aperto, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. È sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, tranne le competizioni riconosciute di interesse nazionale.
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali sono sospese, ad eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio; restano aperte le attività di centri culturali, centri sociali e ricreativi; l'attività sportiva di base e l'attività motoria presso centri e circoli sportivi è consentita nel rispetto del distanziamento e senza assembramento.

Le manifestazioni pubbliche sono consentite solo in forma statica, nel rispetto delle distanze sociali e delle misure di contenimento.

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò e gli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche.

Restano sospese le attività presso le sale da ballo, discoteche e locali simili, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, incluse quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Si raccomanda di non ricevere, presso le proprie abitazioni, persone diverse dai conviventi, salvo che per motivi di lavoro, necessità o urgenza.

Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato di svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

L'accesso ai luoghi di culto è consentito nel rispetto delle misure organizzative che consentono di evitare l'assembramento di persone, nel rispetto della distanza di almeno un metro tra i frequentatori; le funzioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e le Confessioni religiose.

I musei e gli altri istituti della cultura potranno rimanere aperti se garantiscano modalità di fruizione contingentata e nel rispetto della distanza interpersonale. Resta sospeso il libero accesso ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.

L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga prima delle 9,00.
Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Le Università, e per quanto compatibili, le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, predispongono piani di organizzazione della didattica in presenza e a distanza, in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale.

È previsto il divieto, per accompagnatori dei pazienti, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, con ingressi dilazionati e per il tempo necessario all'acquisto, nel rispetto dei protocolli del settore di riferimento.

Dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00 è consentita l'attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); al tavolo il consumo è consentito fino a quattro persone, salvo che siano tutti conviventi.
Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 24,00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei protocolli idonei a ridurre il rischio contagio.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile, anche per ridurre la pressione sui trasporti. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

Sono previsti, inoltre, limitazioni agli spostamenti da e per l'Estero, obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero, sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero.

26/10/2020

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