Vi ricordiamo che...

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1 e 3 FEBBRAIO


Pagamento prestazioni con eventuale restituzione importi erroneamente trattenuti dall'Inps alle pensioni superiori a tre volte il minimo nel mese di gennaio 2020
Con la mensilità di gennaio 2020, alcuni pensionati hanno ricevuto un assegno di importo un po' ridotto, in quanto, oltre al previsto conguaglio fiscale di inizio anno, è stato soggetto ad un'ulteriore trattenuta dovuta ad un errore di calcolo del sistema informatico dell'Inps durante le operazioni di rinnovo. Il disguido ha riguardato molte pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo (dai 1.500 euro lordi circa in su) per le quali in passato era stata bloccata la perequazione, la quale, successivamente, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, è stata parzialmente riapplicata secondo il meccanismo di rivalutazione del DL 65/ 2016.
Avendo preso atto dell'errore l'Istituto ha provveduto a riesaminare i trattamenti interessati, ricostituendoli d'ufficio attraverso un'apposita lavorazione e ripristinando quanto dovuto a partire dalla mensilità di febbraio.
Tuttavia, occorre valutare attentamente la natura delle trattenute attraverso i consueti canali (PIN e Patronato INAS-CISL) e verificare se con la corrente mensilità è avvenuta o meno la restituzione di quanto dovuto.
Solo a quel punto, persistendo l'anomalia, si potrà procedere alla ricostituzione della pensione attraverso il nostro Patronato INAS-CISL.

 

13 FEBBRAIO


Termine ultimo attestazione di esistenza in vita per gli anni 2019/2020 per il pagamento delle prestazioni all'estero
Il 13 febbraio è il termine ultimo per l'invio dell'attestazione di esistenza in vita da parte dei pensionati residenti all'estero interessati alla prima fase della Campagna di accertamento di esistenza in vita. Sono interessati in particolare i pensionati residenti in Africa, Australia (Oceania) ed Europa, ad esclusione dei Paesi Scandinavi, dei Paesi dell'EST Europa e degli Stati limitrofi.
Nel caso in cui i pensionati non abbiamo ricevuto il modulo da Citibank potranno rivolgersi alle sedi del Patronato INAS-CISL, dislocate nei principali Paesi europei, abilitate ad accedere al portale di Citi.

 

28 FEBBRAIO


Scadenza trasmissione modelli relativi alla Campagna RED ordinaria 2019 e ai Solleciti RED 2018 (redditi 2017); alla Campagna INV CIV ordinaria 2019 e ai Solleciti INV CIV  2018
Il 28 febbraio è il termine ultimo per la presentazione dei modelli relativi alla Campagna RED ordinaria 2019 (redditi 2018) e ai Solleciti RED 2018 (redditi 2017), alla Campagna INV CIV ordinaria 2019 e ai Solleciti INV CIV 2018.
Alla Campagna RED ordinaria 2019 (anno di reddito 2018) sono interessati i soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, collegate al reddito personale e dei loro familiari qualora rilevanti, che non comunicano integralmente all'Agenzia delle Entrate la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento. Coloro che negli anni 2016-2017 hanno dichiarato redditi propri e familiari pari a zero, come avvenuto nelle campagne precedenti, non dovranno dichiarare nulla se non hanno percepito dei redditi influenti nel 2018.
La Campagna Solleciti 2018 (anno di reddito 2017) è rivolta invece a tutti quei soggetti che non hanno adempiuto all'obbligo di dichiarazione nel corso della verifica ordinaria 2018 e che dovranno produrre la dichiarazione per l'anno di reddito 2017.
La Campagna INV CIV ordinaria 2019 interessa invece i beneficiari di prestazioni assistenziali, vale a dire, i titolari di pensione, assegno sociale o di assegno sociale sostitutivo di invalidità civile, che dovranno fornire ai CAF le informazioni indispensabili per l'accertamento della permanenza del diritto alle prestazioni in godimento attraverso la presentazione delle dichiarazioni di responsabilità con i modelli ACC.AS/PS.
Novità. Relativamente alle dichiarazioni di responsabilità nell'ambito della nuova campagna ordinaria INV CIV 2019 (Modelli acc.as/ps, icric frequenza, iclav), l'INPS acquisisce direttamente le informazioni relative agli stati di ricovero, alla frequenza scolastica e allo svolgimento di attività lavorativa dei soggetti beneficiari delle prestazioni assistenziali grazie alla sottoscrizione di una serie di accordi con il Ministero della Salute, con il Miur (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) e attraverso la cooperazione informativa in essere con l'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, per effetto di tali dirette acquisizioni da parte dell'istituto previdenziale, la Campagna INV CIV 2019 ordinaria riguarda esclusivamente la raccolta e trasmissione da parte del CAF del modello ACC.AS/PS relativo alla residenza effettiva in Italia.
Diversamente, il CAF non è abilitato alla ricezione delle dichiarazioni ICRIC, ICRIC FREQUENZA e ICLAV per l'anno 2019.
La Campagna INV CIV Solleciti 2018 riguarda infine i beneficiari di indennità di frequenza e assegno mensile di assistenza (modello ICRIC FREQUENZA e modello ICLAV) non adempienti l'obbligo di dichiarazione per l'anno 2017.  Solo in questo caso, gli interessati potranno continuare a rivolgersi al CAF per la presentazione dei modelli ICRIC FREQUENZA e ICLAV.
Le nostre sedi CAF-CISL presenti sul territorio nazionale sono in possesso delle stringhe identificativo degli interessati alla trasmissione delle varie dichiarazioni.

 

Opposizione uso dati Spese universitarie
Scade il termine per poter esercitare l'opposizione all'utilizzazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alle spese universitarie sostenute nel 2019 e ai rimborsi ricevuti nello stesso anno, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Comunicazione cessione Sismabonus
I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione/efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico (di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013) che abbiano optato, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, devono comunicare l'esercizio dell'opzione utilizzando le funzionalità disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

05/02/2020

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