Nuova convenzione tra INPS e Banche per la concessione di finanziamenti ai pensionati

Nuova convenzione tra INPS e Banche per la concessione di finanziamenti ai pensionati

Varata la nuova Convenzione tra Inps, banche e intermediari finanziari autorizzati, finalizzata a disciplinare le modalità operative ed applicative per la concessione ai pensionati Inps di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione.

Di seguito riportiamo una sintesi dei punti più rilevanti della nuova convenzione, che avrà validità dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022:

  • Con l'art. 13-bis della l. 80/2005 e con l'emanazione del regolamento di cui al DM 313/2006, è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione e ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo Inps.
  • E' stabilito che "gli enti previdenziali stipulino apposite convenzioni con gli istituti finanziari, con l'obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato, assicurando la massima qualità del servizio e la possibilità di ottenere le migliori condizioni.
  • Anche questa nuova Convenzione, valida per il biennio 2020-2022, prevede dunque che le banche gli intermediari finanziari autorizzati, previamente accreditati dall'Istituto, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del Regolamento stesso e di tutte le norme ivi presenti.
  • Nell'ambito della copertura rischio premorienza, finalizzata a garantire il recupero del credito residuo in caso di decesso del pensionato, la banca o l'intermediario finanziario fa ricorso a primarie compagnie assicuratrici presenti sul mercato e si impegna a fornire agli interessati una chiara e trasparente informativa sulle condizioni economiche delle polizze assicurative (in tema di premi e commissioni).
  • Prima della stipula del contratto di cessione, il pensionato richiede alla Sede Inps la comunicazione di cedibilità, che verrà rilasciata dalla stessa Sede direttamente al richiedente e che potrà essere comunque utilizzata dalle banche e istituti finanziari convenzionati ai fini della stipula del contratto di finanziamento.
  • Le banche e gli istituti finanziari dovranno erogare i finanziamenti alle proprie condizioni generali e particolari che devono comunque risultare migliorative nel rispetto dei tassi annui effettivi globali (TAEG) – comprensivi di tutti i costi relativi al finanziamento. Sono previsti dei tassi soglia convenzionali per classi di età del pensionato e classe di importo del finanziamento, pubblicati trimestralmente dall'Inps (per gli attuali tassi in vigore vedi nostra circolare n. 202 dell'8 ottobre 2019).
  • Entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto di finanziamento stipulato tra il pensionato e la banca, l'Inps provvederà ad effettuare le trattenute entro i limiti del quinto cedibile, calcolato al netto delle ritenute fiscali e previdenziali anche sopravvenute e con la salvaguardia del trattamento minimo di legge.
  • Relativamente ai soggetti titolari di più trattamenti pensionistici, la quota cedibile e la salvaguardia del trattamento minimo Inps va determinata sul complesso dei trattamenti stessi. Purtroppo, ancora oggi, nel caso in cui il pensionato sia titolare di due o più trattamenti previdenziali appartenenti a gestioni diverse (pubblica e privata), ciascuno dei quali non raggiunge l'importo del trattamento minimo per la determinazione della quota cedibile, difficilmente potrà ricorrere a questa forma di finanziamento, in quanto l'Inps, nonostante le nostre ripetute sollecitazioni, non allineando ed unificando le due procedure in capo alle diverse gestioni previdenziali, non consente il calcolo della quota cedibile sul complesso dei trattamenti in godimento.
  • Nella determinazione della quota cedibile sono ricomprese anche le maggiorazioni sociali e altre somme aggiuntive della pensione soggette a verifica reddituale, ancorché concorrono a formare la quota di pensione eccedente il trattamento minimo per la sua totalità. Sono altresì cedibili le pensioni liquidate in via provvisoria. Viceversa non sono cedibili, ossia non possono formare oggetto della cessione, i seguenti trattamenti: pensioni e assegni sociali; i trattamenti di invalidità civile; l'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità (art. 5 l.222/84), gli assegni straordinari di sostegno al reddito; le pensioni a carico di Enti creditizi, gli assegni al nucleo familiare; l'ape sociale.
  • Resta confermata la durata massima di dieci anni del finanziamento: il piano di ammortamento del finanziamento deve avvenire a rate costanti, tuttavia, in caso di rate arretrate, l'Istituto procederà a recuperare l'arretrato applicando, per il tempo necessario, una ritenuta aggiuntiva mensile, nei limiti del doppio quinto della pensione e nel rispetto del trattamento minimo.
  • Qualora alla scadenza naturale del contratto di finanziamento risultino totalmente o parzialmente insolute alcune rate di ammortamento, su consenso del pensionato, la banca o istituto finanziario può continuare a trattenere sulla pensione, entro la durata di 18 mesi successivi alla scadenza originaria del contratto, gli importi residui senza soluzione di continuità (cosiddetto, "recupero degli insoluti in accomodamento"). Questo ulteriore periodo di recupero sarà parimenti garantito da copertura assicurativa contro il rischio di infortuni e premorienza del pensionato. Scaduti i diciotto mesi, i ratei non recuperati dovranno essere regolati esclusivamente tra le parti del contratto di finanziamento e le banche non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Inps.
  • In caso di diminuzione o di azzeramento della quota cedibile, conseguente a variazioni della pensione su cui si applica la ritenuta, l'Inps continuerà ad effettuare le trattenute mensili della rata contrattuale rideterminando tuttavia l'importo della quota cedibile.
  • Se la pensione viene eliminata, l'Inps ne dà tempestiva comunicazione alla banca o intermediario finanziario e provvede a decurtare dal totale delle quote di ammortamento mensilmente versate agli istituti di credito gli importi relativi alle rate corrisposte indebitamente nei mesi precedenti a causa dell'effettiva eliminazione della pensione.
  • Il pensionato può estinguere anticipatamente il prestito: l'istituto di credito ne dovrà dare comunicazione tempestiva alla Sede Inps competente, affinché si possa provvedere all'interruzione della trattenuta della pensione entro il terzo mese successivo alla predetta comunicazione.
  • Gli istituti di credito e finanziari convenzionati sono tenuti a corrispondere all'Inps un onere annuo per l'attività prestata. E' stato aggiornato a 1,98 € (Iva esente) detto onere a favore dell'Istituto per le cessioni attivate per estrazione del rateo pensionistico dall'1.1.2020 al 31.12.2020. L'Inps provvederà a detrarre gli importi dovuti dall'ammontare complessivo delle rate di ammortamento oggetto di versamento.
  • In tema di "contratto e notifica", ai fini della stipula del contratto di finanziamento, in sede di verifica dell'identità del pensionato, le Banche e gli intermediari finanziari aderenti alla nuova convenzione sono tenuti ad avvalersi della funzione telematica "Antifrode" messa a disposizione dell'Inps contro i reati di furto di identità e altre fattispecie criminose. Per semplificare gli adempimenti e la relativa gestione, i soggetti convenzionati sono obbligati a notificare all'Istituto previdenziale tutti i contratti di finanziamento sottoscritti con i pensionati utilizzando esclusivamente la procedura telematica. I contratti originali sottoscritti dai pensionati vengono inoltre custoditi dalle Banche e dai soggetti intermediari, esonerando l'Inps da ogni responsabilità e da eventuali contestazioni da parte dei pensionati contraenti. A seguito della validazione del piano contrattuale da parte della Sede Inps territoriale competente, l'istituto di credito convenzionato si obbliga a trasmettere tempestivamente al pensionato l'atto di benestare sempre attraverso l'apposita procedura telematica. Inoltre il pensionato interessato non è obbligato ad essere titolare di un conto corrente o di altro rapporto, comunque denominato, presso la Banca o istituto finanziario convenzionato con cui ha sottoscritto il contratto di finanziamento.
  • Infine, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) N. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Dlgs.n.196/2003 (modificato e integrato dal Dlgs 101/2018), l'Inps e i soggetti convenzionati (banche e istituti finanziari) si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza di dati, curando che non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

 

05/12/2019

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