UFFICIO LEGALE: AGGIORNAMENTI

Conviventi e coppie gay: i nuovi diritti

Il Parlamento ha approvato la legge che istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto.

Per quanto riguarda la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, la legge le considera “formazioni sociali” ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Due persone dello stesso sesso, maggiorenni, possono costituire una unione civile mediante la dichiarazione, alla presenza di due testimoni, di fronte all'Ufficiale dello Stato civile che poi provvede alla registrazione degli atti nel relativo archivio.

Mediante la dichiarazione all'ufficiale di stato civile, le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

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