DIP. POLITICHE PREVIDENZIALI: PREVIDENZA

Assegno di invalidità e pensione di inabilità

Per avere diritto all'assegno, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 222/1984, è necessario che l'assicurato abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, e possono far valere almeno 5 anni di contributi di cui 3 nei 5 anni precedenti la domanda. Non esiste un requisito anagrafico.

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