Trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia

Trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia
10/09/2020
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Trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia

La vostra domanda:
"Buona sera, dal 1979 sono titolare di assegno ordinario di invalidità. Adesso che ho compiuto 71 anni ho deciso di lasciare il lavoro e chiedere la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia..."

Buona sera, dal 1979 sono titolare di assegno ordinario di invalidità.
Adesso che ho compiuto 71 anni ho deciso di lasciare il lavoro e chiedere la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia.
Premetto che già nel 1997 ho chiesto la certificazione per il  diritto al calcolo con tramite sistema contributivo (con esito favorevole).
Nello stesso anno fatto richiesta di assegno di accompagnamento anch'essa accolta, riconoscendomi l'art 3 c. 3 della L. n. 104/1992.
Inoltrando la domanda di pensione, l'INPS ha accolto la domanda di pensione, ma calcolandola non con il sistema di calcolo contributivo (che era stato accettato a suo tempo) ma con il sistema di calcolo retributivo.
Cosi facendo l'INPS ha operato una riduzione notevole del mio trattamento pensionistico.
A tal punto, vorrei gentilmente sapere se l'Istituto ha usato la giusta procedura nel calcolare la mia pensione? Ringrazio e saluto cordialmente.

 

Ai fini della determinazione dell'importo del trattamento pensionistico la Legge di Bilancio 2015 ha richiesto che venga effettuato un doppio calcolo, ponendo in pagamento l'importo più basso.
I due sistemi di calcolo della pensione da mettere a confronto sono:

  • il primo calcolo sarà effettuato applicando i criteri previsti dalla Riforma Fornero ovvero determinando l'importo di pensione con il sistema retributivo per i versamenti maturati al 31/12/2011 e con un sistema contributivo per quelli maturati dal 1 gennaio 2012;
  • il secondo invece sarà fatto applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall'assicurato, sia antecedenti il 31 dicembre 2011, sia successivi, anche oltre i 40 anni complessivi di contribuzione. In tale procedura dovrebbero rientrare anche gli assegni ordinari di invalidità e le pensioni ai superstiti.

Con questa norma il legislatore ha previsto la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi eventualmente quelli maturati dalla data di conseguimento del diritto a quello di effettiva corresponsione della pensione.

Ad ogni buon fine la invitiamo, a recarsi presso il nostro Patronato Inas-Cisl della sua città, con la relativa documentazione, per ottenere tutta l'assistenza necessaria richiesta dal caso presentato.

 


L'Esperto risponde


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