Buonuscita dei dipendenti postali ferma al 1998 e liquidata senza rivalutazione e interessi
La vostra domanda:
"Vorrei sapere se siete disponibili ad ascoltare/intervenire sul problema della buonuscita dei dipendenti postali, ferma al 28-02-1998 e liquidata SENZA ALCUNA FORMA DI RIVALUTAZIONE E INTERESSI al momento delle dimissioni, in qualunque momento avvengano (anzi, 2 anni dopo). Tutti capiscono che €. 10.000 nel 1998 non hanno lo stesso potere d'acquisto dopo 18 anni. Sono iscritto a FNP. G., Corte Franca (BS)"
A suo tempo, come Sindacato sollecitammo, presso le competenti sedi istituzionali, un intervento legislativo che sanasse la situazione di quei lavoratori postali che sarebbero cessati dal servizio in tempi lontani rispetto al 1998, anno in cui l'Ente Poste fu trasformato in Società per azioni. Pressione che, tuttavia, non portò alla definizione, da un punto di vista normativo, della questione relativa al calcolo della buonuscita dei postali per il periodo successivo al 28 febbraio 1998. Di conseguenza, intorno a questo problema, sorse un consistente contenzioso, volto ad ottenere il riconoscimento del diritto a calcolare l'indennità di buonuscita sull'ultima retribuzione percepita al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In linea di massima, il prevalente orientamento dei giudici di merito fu, all'inizio, positivo per i lavoratori. E questo fino a quando la Corte Costituzionale, con sentenza n. 366 del 2006, intese chiudere definitivamente la rivendicazione, ritenendo che “il danno derivante dal differimento dell'erogazione dell'indennità di buonuscita rispetto al momento della sua determinazione trova compensazione nella unicità del rapporto e nel rispetto delle anzianità maturate, con i conseguenti riflessi sui livelli delle retribuzioni e quindi sul calcolo della quota di TFR”. Con buona pace dei molti lavoratori che, come lei, hanno lasciato il servizio alcuni anni dopo rispetto al 1998; In questo caso, infatti, l'indennità di buonuscita maturata al 28 febbraio 1998 non solo non è calcolata sulla retribuzione percepita al momento del pensionamento, in base a quanto previsto al DPR 1032/72 ma, dal 1° marzo 1998 in poi, non è stata più incrementata dagli aumenti ISTAT, come al contrario è previsto per il TFR secondo la normativa vigente.