Prestazioni di accompagnamento alla pensione: istruzioni operative
I benefici da ottobre 2026
L' INPS chiarisce l'applicazione dei benefici fiscali da ottobre 2026 alle prestazioni di accompagnamento a pensione.
L'INPS, ha comunicato che da ottobre riconoscerà le somme aggiuntive o l'ulteriore detrazione (benefici previsti dalla L. 207/2024 Legge di Bilancio 2025) ai soggetti titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione e di anticipo pensionistico (quali ad esempio, l’APE sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari per lavoratori dei settori bancario e assicurativo, le indennità derivanti da contratti di espansione, ecc.), purché assoggettate a tassazione ordinaria.
Tali benefici, infatti, spettano ai percettori di redditi di lavoro dipendente, e di conseguenza anche ai soggetti titolari di prestazioni e indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente. Ricordiamo che l'entità dei bonus dipende anche dal reddito e più precisamente:
- la “somma non imponibile” ai titolari di redditi di importo complessivamente non superiore a 20.000 euro annui;
- l'“ulteriore detrazione”, rapportata al periodo di lavoro, in presenza di redditi complessivi annui compresi tra 20.001 e 40.000 euro Attenzione: qualora si posseggano redditi ulteriori non a conoscenza dell'Istituto sarà bene presentare il modulo di rinuncia per evitare indebite percezioni. È in corso di implementazione una procedura di rinuncia alla “somma non imponibile” e all’“ulteriore detrazione” nella “Piattaforma Fiscale” sul sito INPS.
DECORRENZA e MODALITA’ OPERATIVE
- I benefici saranno erogati da ottobre 2026, con recupero degli arretrati da gennaio 2026 per la somma non imponibile.
- Calcolo e verifica mensile sulla base dei dati disponibili.
Beneficiari esclusi: titolari di pensione ordinaria e di pensione integrativa/complementare.
È necessario presentare una domanda per ricevere il beneficio?
No. Somma non imponibile e ulteriore detrazione sono riconosciute in automatico dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o, nei casi trattati dal messaggio, INPS), senza bisogno di alcuna istanza da parte del beneficiario.