Prestazioni di accompagnamento alla pensione: istruzioni operative

Prestazioni di accompagnamento alla pensione: istruzioni operative
21/09/2026
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Prestazioni di accompagnamento alla pensione: istruzioni operative

I benefici da ottobre 2026

L' INPS chiarisce l'applicazione dei benefici fiscali da ottobre 2026 alle prestazioni di accompagnamento a pensione.

L'INPS, ha comunicato che da ottobre riconoscerà le somme aggiuntive o l'ulteriore detrazione (benefici previsti dalla L. 207/2024 Legge di Bilancio 2025) ai soggetti titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione e di anticipo pensionistico (quali ad esempio, l’APE sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari per lavoratori dei settori bancario e assicurativo, le indennità derivanti da contratti di espansione, ecc.), purché assoggettate a tassazione ordinaria.

Tali benefici, infatti, spettano ai percettori di redditi di lavoro dipendente, e di conseguenza anche ai soggetti titolari di prestazioni e indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente. Ricordiamo che l'entità dei bonus dipende anche dal reddito e più precisamente:

  • la “somma non imponibile” ai titolari di redditi di importo complessivamente non superiore a 20.000 euro annui;
  • l'“ulteriore detrazione”, rapportata al periodo di lavoro, in presenza di redditi complessivi annui compresi tra 20.001 e 40.000 euro Attenzione: qualora si posseggano redditi ulteriori non a conoscenza dell'Istituto sarà bene presentare il modulo di rinuncia per evitare indebite percezioni. È in corso di implementazione una procedura di rinuncia alla “somma non imponibile” e all’“ulteriore detrazione” nella “Piattaforma Fiscale” sul sito INPS.

DECORRENZA e MODALITA’ OPERATIVE

  • I benefici saranno erogati da ottobre 2026, con recupero degli arretrati da gennaio 2026 per la somma non imponibile.
  • Calcolo e verifica mensile sulla base dei dati disponibili.

 Beneficiari esclusi: titolari di pensione ordinaria e di pensione integrativa/complementare.

È necessario presentare una domanda per ricevere il beneficio?

No. Somma non imponibile e ulteriore detrazione sono riconosciute in automatico dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o, nei casi trattati dal messaggio, INPS), senza bisogno di alcuna istanza da parte del beneficiario.

 


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