Pensioni e redditi da lavoro autonomo, dichiarazione entro il 2 novembre: chi deve presentarla

Pensioni e redditi da lavoro autonomo, dichiarazione entro il 2 novembre: chi deve presentarla
20/10/2026
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Pensioni e redditi da lavoro autonomo, dichiarazione entro il 2 novembre: chi deve presentarla

La comunicazione riguarda i titolari di pensione che sono soggetti al divieto di cumulo con i redditi da lavoro autonomo

I titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2025, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2025, entro il 2 novembre 2026 - data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025 -.

 

L'INPS fornisce chiarimenti in merito all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione alla tipologia di reddito da dichiarare, alla dichiarazione di reddito presunto per il 2025 e alla modalità di presentazione della stessa.

 

Sono esclusi da tale obbligo, in quanto non soggetti al divieto di cumulo, i:

  • titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di vecchiaia;
  • titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
  • titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento;
  • titolari di pensione o assegno di invalidità, con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G della L. n. 335/1995.

Diversamente, entro il prossimo il 2 novembre 2026, sono tenuti a presentare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2025 tutti i pensionati che non si trovano nelle condizioni sopra indicate.

Le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano:

  • nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo relativo all’anno 2025, pari o inferiore a 844,20 euro;
  • ai redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
  • alle indennità percepite dai giudici di pace, dai giudici onorari e dai giudici tributari o comunque connesse a cariche pubbliche elettive, oltreché alle indennità e ai gettoni di presenza, percepiti dagli amministratori locali;
  • alle remunerazioni percepite dai sacerdoti, in qualità di ex insegnanti di religione.

 

A partire dal 1° luglio 2022, le pensioni di invalidità per gli iscritti all’INPGI sono cumulabili con i redditi da lavoro nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Dipendenti pubblici

Per quanto riguarda gli scritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti pensionistici di inabilità, ossia per i trattamenti privilegiati nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni.

Fermo restando il divieto parziale di cumulo con i redditi dei predetti trattamenti pensionistici, l’INPS precisa che lo stesso divieto non opera, nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all’impiego civile nella Pubblica Amministrazione, per inidoneità al servizio militare o d’istituto.

In conformità con la L. 388/2000 è inoltre previsto che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%, mentre sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.

 Inoltre, dal 1° luglio 2023, la riforma del diritto del lavoro sportivo -D.lgs. 36/2021 e successive modifiche- è applicata anche al settore dilettantistico.

Pertanto, nei confronti dei titolari di pensioni o assegni di invalidità dispensati dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, che svolgono lavoro sportivo, vengono applicate le istruzioni ad oggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.

 I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali, mentre il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Come presentare la dichiarazione

La dichiarazione reddituale può essere presentata da parte del pensionato interessato, tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CNS, CIE di livello 3 o Eidas), accedendo al servizio on line “RED Precompilato” disponibile sul sito dell’INPS.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione, scatta il regime sanzionatorio, per cui la somma, pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno di riferimento, sarà prelevata direttamente dall’INPS sulle rate di pensione dovute dal pensionato trasgressore.

Le trattenute delle quote di pensione “non cumulabili” con i redditi da lavoro autonomo sono effettuate provvisoriamente dall’Istituto, sulla base di una apposita dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. Le trattenute operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2026, resa a consuntivo nell'anno 2027.

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni rivolgendosi, in questo caso al Patronato INAS-CISL.

 Si ricorda infine che, sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a “preventivo” anche quei pensionati per i quali non vi sia stata alcuna variazione della situazione reddituale a “consuntivo” per l’anno precedente.

 


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