Pensioni 2027-2028: scattano i nuovi requisiti. Ecco di quanto si sposta il traguardo
orrenza personalizzata.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, Supplemento Ordinario n. 42, è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", dove all’art. 1, commi 180 e 181, e da 185 a 190, detta disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.
Contestualmente, sempre nella GU ivi indicata, è stato pubblicato Il Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 19 dicembre 2025, adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rubricato “Adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento speranza di vita”, il quale prevede per il biennio 2027-2028, un incremento di tre mesi dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici.
Dal combinato delle citate disposizioni, si evince che, l’art 1, c. 185, della Legge di Bilancio 2026, limita temporaneamente a un solo mese l'incremento dell'età pensionabile per adeguamento alla speranza di vita per il solo anno 2027, confermando invece l’adeguamento pieno dei tre mesi sarà operativo dal 1° gennaio 2028.
Sono previste delle esenzioni, ovvero per:
- i lavoratori impegnati in attività gravose o particolarmente faticose e pesanti come i turnisti notturni, gli addetti alla catena di montaggio e le categorie usuranti, non subiranno alcun adeguamento per l’intero biennio 2027-2028;
- i lavoratori precoci che svolgono mansioni pesanti, che mantengono il requisito contributivo ridotto a 41 anni.
Inoltre, l'esenzione non si applica a chi al momento del pensionamento beneficia dell'APE Sociale.
Per quanto detto, i potenziali pensionandi, potranno accedere a pensione di vecchiaia nell’arco temporale:
- 1° gennaio - 31 dicembre 2027, con un requisito anagrafico pari a 67 anni e 1 mese e con un requisito contributivo di almeno 20 anni;
- 1° gennaio - 31 dicembre 2028, con un requisito anagrafico pari a 67 anni e 3 mesi e con un requisito contributivo di almeno 20 anni.
È necessario ricordare che, i soggetti in possesso di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo interamente contributivo), potranno accedere a pensione di vecchiaia solo se viene rispettato l’ulteriore requisito dell’importo soglia, ossia, l’importo dell’assegno di pensione dovrà essere pari all’importo dell’assegno sociale.
Laddove, non venga rispettato il requisito dell’importo soglia, i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, avranno la possibilità di accedere a pensione di vecchiaia nel periodo di tempo:
- 1° gennaio - 31 dicembre 2027, con un requisito anagrafico di 71 anni e 1 mese e con requisito contributivo ridotto a 5 anni;
- 1° gennaio - 31 dicembre 2028, con un requisito anagrafico di 71 anni e 3 mesi e con requisito contributivo ridotto a 5 anni;
Con riferimento alla pensione anticipata, anche quest’ultima nel biennio 2027-2028, subirà gli incrementi legati alla speranza di vita. I requisiti contributivi ordinari saliranno a:
- 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne nel 2027;
- 43 anni e 1 mese per gli uomini e 42 anni e 1 mese per le donne nel 2028.
Per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 (cd. “pensione anticipata contributiva”), l'accesso alla prestazione pensionistica per il biennio 2027-2028, richiede sia l’adeguamento del requisito anagrafico, sia l’adeguamento del requisito contributivo, quindi a normativa di legge:
- dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027, il requisito anagrafico sale a 64 anni e 1 mese, mentre, il requisito contributivo minimo sarà pari a 20 anni e 1 mese;
- dal 1° gennaio al 31 dicembre 2028, il requisito anagrafico sarà di 64 anni e 3 mesi, mentre, il requisito contributivo minimo verrà esteso a 20 anni e 3 mesi.
Anche per la “pensione anticipata contributiva”, è richiesto il rispetto dell’importo soglia, che è pari a 3 volte l’assegno sociale; riducendosi a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale per le donne con un figlio e prevedendo un ulteriore riduzione a 2,6 volte l’importo dell’assegno sociale per le donne con due o più figli.
Come anche sopra anticipato, tutti i “lavoratori precoci” che possono essere qualificati come “lavoratori addetti a una mansione gravosa o particolarmente faticosa e pesante”, non subiranno gli adeguamenti dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita, vedendo il requisito contributivo per accedere a tale forma di pensione anticipata bloccato per il biennio 2027/2028 a 41 anni di anzianità contributiva.
Diversamente, tutti i potenziali pensionandi che pur potendo accedere a pensione anticipata “lavoratori precoci”, che rispecchiano il requisito di almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo perfezionati entro il diciannovesimo anno di età e rientrando in una delle condizioni previste: stato di disoccupazione; caregiver; titolarità di un’invalidità civile accertate pari o superiore al 74%, ma che non rientrano nella casistica di “lavoratori addetti a una mansione gravosa o particolarmente faticosa e pesante”, potranno accedere a pensione anticipata “lavoratori precoci” nell’arco temporale:
- 1° gennaio - 31 dicembre 2027, con un requisito contributivo di almeno 41 anni e 1 mese;
- 1° gennaio - 31 dicembre 2028, con un requisito contributivo di almeno 41 anni e 3 mesi.
Per tutte le forme di pensione anticipata, la prestazione decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (cd. finestra mobile).
È bene ricordare, inoltre che, in materia di pensione anticipata è intervenuto l'art. 1, c. 162, della Legge di Bilancio 2024, il quale ha previsto un allungamento progressivo delle "finestre mobili" per l'accesso al trattamento pensionistico dei dipendenti iscritti alle Casse ex INPDAP (CPDEL, CPS, CPI e CPUG).
Infatti, per gli appartenenti a una delle Casse sopra indicate i trattamenti pensionistici saranno liquidati trascorsi:
- 7 mesi se i requisiti contributivi saranno maturati entro il 31 dicembre 2027;
- 9 mesi se i requisiti contributivi saranno perfezionati a decorrere dal 1° gennaio 2028.
In ultimo, viene previsto che nel periodo di tempo dal 2028 al 2030, per il personale di Forze armate, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia e Vigili del Fuoco è previsto un incremento aggiuntivo dei requisiti di accesso alla pensione graduale, pari ad 1 mese per l’anno 2028, un ulteriore mese per l’anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2030 con possibili esclusioni o applicazioni parziali, decise tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.