Ecobonus auto 2019, come funziona
Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile è stato pubblicato il Decreto 20 marzo 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi", previsto dalla Legge di Bilancio 2019.
Riportiamo un'analisi degli articoli.
Art. 1 e 2 - Veicoli agevolabili
Sono ammessi al contributo i veicoli:
- di categoria M1 (automobili) nuovi di fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria (leasing), ed immatricolati in Italia, nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa. Il contributo è riconosciuto ai veicoli che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 70 g/km.
Per veicoli di categoria M1 si intendono i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- a due ruote elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e e L3e, acquistati, anche in locazione finanziaria, e immatricolati in Italia nel 2019.
Per veicoli di categoria L1e si intendono i veicoli a due ruote di cui la cilindrata del motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h, e di categoria L3e i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h.
Per veicoli a due ruote elettrici si intendono i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo.
Per veicoli a due ruote ibridi si intendono i veicoli aventi una delle seguenti caratteristiche:
1) dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
2) dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
3) dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).
Art. 3 - Contributo per l'acquisto di un veicolo di categoria M1
A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1:
- qualora si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo immatricolato in Italia della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi:
- a) 6.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO2 non superiori a 20 g/km;
- b) 2.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO2 tra 20 g/km e 70 g/km.
Per la fruizione di tale contributo devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- a) che alla data di acquisto del nuovo veicolo, il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno 12 mesi, allo stesso intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, o, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno 12 mesi, all' utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
- b) che nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
- in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi:
- a) 4.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO2 non superiori a 20 g/km;
- b) 1.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO2 tra 20 g/km e 70 g/km.
Per la fruizione di tale contributo, nell'atto di acquisto deve essere indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
Il contributo statale è corrisposto dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
Art. 4 - Contributo per l'acquisto di un veicolo delle categorie L1e e L3e
A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile a due ruote delle categorie L1e e L3e, qualora si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo immatricolato in Italia delle medesime categorie omologato alle classi Euro 0, 1, 2 di cui siano proprietari o utilizzatori, nel caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi, è riconosciuto un contributo statale pari al 30% del prezzo d'acquisto del veicolo IVA esclusa fino a un massimo di 3.000 euro.
Per la fruizione di tale contributo, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- a) che alla data di acquisto del nuovo veicolo, il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno 12 mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo;
- b) nell'atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
Il contributo statale è corrisposto dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Art. 6 - Condizioni e modalità di accesso e fruizione
Per la gestione dei contributi il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale di un apposito sistema informatico. I venditori dei veicoli agevolabili, per la prenotazione dei contributi, devono provvedere a registrarsi nel sistema informatico e a inserire i dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo, ivi compresa l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto, secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it - ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione. Entro 180 giorni dalla prenotazione, i venditori confermano l'operazione, comunicando, tra l'altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché il codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo.
I venditori, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista.
I veicoli usati non possono in nessun caso essere rimessi in circolazione.
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo.
Art. 7 - Apertura e chiusura dei termini
Il Ministero dello Sviluppo Economico, sul sito www.mise.gov.it, comunica l'avvio delle operazioni di prenotazione dei contributi ed il termine delle stesse per esaurimento delle risorse. Sul medesimo sito saranno rese pubbliche periodicamente le informazioni sull'andamento della misura, con particolare riferimento al tempestivo monitoraggio della disponibilità dei fondi.
Art. 8 - Revoca del credito d'imposta
In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste, è disposta la revoca del credito d'imposta concesso e si procede contestualmente al recupero dello stesso.
Art. 9 - Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
Per fruire di tali detrazioni, i pagamenti devono essere effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale, o con altri sistemi di pagamento tracciabili. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.