Cedolino pensione di aprile 2026, le informazioni utili

Cedolino pensione di aprile 2026, le informazioni utili
27/03/2026
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Cedolino pensione di aprile 2026, le informazioni utili

La novità di aprile interessa quei pensionati di età pari o superiore a 70 anni che a marzo non hanno ricevuto gli arretrati relativi ai mesi di gennaio e febbraio, per un importo totale di 40 euro, grazie all'incremento al milione previsto dalla Legge di Bilancio.

Con la mensilità di aprile, gli interessati riceveranno finalmente gli arretrati spettanti.

Capitolo tasse: confermate le nuove aliquote IRPEF. Se il reddito supera i 28.000 euro, il netto mensile della pensione sarà leggermente più alto.

Rimanendo sempre in ambito fiscale, ritroviamo come di consueto:

  • l’IRPEF mensile
  • le addizionali IRPEF regionali e comunali 2025,
  • l’acconto dell’addizionale IRPEF comunale 2026
  • e, per alcuni pensionati, anche la trattenuta da conguaglio IRPEF 2025

Non subiscono trattenute fiscali:

  • le prestazioni di invalidità civile;
  • le pensioni o gli assegni sociali;
  • le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo).

INFORMAZIONI UTILI

Conguagli fiscali aprile 2026

Nei mesi di gennaio e febbraio l’INPS ha proceduto alla verifica delle ritenute fiscali applicate sulle pensioni erogate durante l’anno 2025, che ha determinato dei conguagli, a credito o a debito, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

A partire dalla seconda metà di marzo, inoltre, è stata messa a disposizione dei pensionati la Certificazione Unica 2026, che riepiloga tutte le prestazioni fiscalmente imponibili erogate e pagate al medesimo beneficiario durante il 2025. Prima di emettere tale certificazione, l’INPS ha accertato la correttezza dell’Irpef trattenuta nel 2025 tenendo conto dei conguagli fiscali effettuati nei mesi precedenti, al fine di garantire corrispondenza tra Irpef dovuta e Irpef versata sull’insieme delle prestazioni gestite e pagate dall’Istituto. Da questa ulteriore verifica può essersi determinato un conguaglio fiscale a credito o a debito, che verrà rispettivamente pagato o recuperato sulla pensione erogata nel mese di aprile. Tuttavia, in caso di conguaglio a debito, qualora il rateo di pensione di aprile non fosse sufficientemente capiente, il recupero dell’importo proseguirà sui ratei dei mesi successivi.

Per i soli pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro e con un conguaglio Irpef a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre.

Ulteriore detrazione ex art.1 c.6 Legge n.207/2024 (Legge di Bilancio per il 2025)

Nelle precedenti fasi di verifica, per un errore informatico, su circa 11 mila pensionati, titolari anche di pensioni integrative e indennità sostitutive, con reddito compreso tra 20.000 e 40.000 euro, sono state applicate le detrazioni previste per i lavoratori dipendenti, in base a quanto disposto dalla legge di Bilancio per il 2025 (art. 1, c. 6 L. n. 207/2024), determinando per gli interessati un conguaglio a credito non dovuto sulla rata di pensione dello scorso marzo.

In questo caso, l’INPS procederà al recupero delle somme non spettanti a partire dal mese di maggio 2026 e per un numero massimo di 8 rate.

Per limitare il disagio dei pensionati interessati, l’Istituto ha disposto anche un pagamento aggiuntivo nel mese di aprile, che annulla per tale mensilità la trattenuta a debito già preimpostata per l’intero importo. Per questo pagamento aggiuntivo, effettuato con valuta 1° aprile, è stato predisposto un cedolino “dedicato”, corredato di una specifica annotazione che illustra l'operazione eseguita.

Diversamente, l’INPS procederà nel mese di aprile al recupero in un’unica soluzione per i conguagli fino a 150 euro.

Invalidità: novità per gli assegni ordinari contributivi

La Corte Costituzionale (sentenza n. 94/2025) ha stabilito che possono beneficiare dell’integrazione al trattamento minimo non solo i titolari di dell’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema retributivo e con il sistema misto in presenza dei requisiti richiesti ma anche i titolari di assegni ordinari di invalidità contributivi, inclusi coloro che hanno scelto l’opzione contributiva o che percepiscono l’assegno nella Gestione Separata.

L’integrazione viene riconosciuta quando l’importo dell’assegno risulta inferiore al trattamento minimo previsto. Restano validi i limiti di reddito: se vengono superati, l’integrazione cessa.

La nuova disciplina si applica a partire dal 1° agosto 2025, purché siano stati comunicati i redditi rilevanti, dichiarati in via presuntiva. In caso contrario, è necessario presentare, tramite il Patronato INAS CISL, una domanda di ricostituzione reddituale per la comunicazione dei redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione.

Per ogni forma di consulenza vai al nostro Patronato INAS CISL.

PROMEMORIA IMPORTANTE

Online sono già disponibili la Certificazione Unica 2026 (per i redditi 2025), documento fondamentale per la presentazione della dichiarazione dei redditi, e il modello OBIS M, che fornisce la maggior parte delle informazioni indispensabili per il controllo dell’importo.

Questi modelli sono scaricabili accedendo con le proprie credenziali all’area personale MYINPS oppure tramite il Patronato INAS CISL e il CAF CISL.

 

 


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