Bonus anziani non autosufficienti, dai requisiti agli arretrati: novità e chiarimenti
La Prestazione Universale, prevista in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026
La nuova Prestazione Universale, ossia il contributo economico, subordinato ad uno specifico bisogno assistenziale e ad alcuni requisiti reddituali, al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti è prevista in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
I requisiti
I requisiti necessari per accedere alla Prestazione Universale sono:
- età anagrafica pari o superiore a 80 anni;
- livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall'INPS, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui al D.M. n. 155/2024;
- valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6.000 euro;
- titolarità dell'indennità di accompagnamento o possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio.
All’INPS, è stata demandata la definizione delle modalità attuative, degli aspetti legati ai controlli sui requisiti di accesso alla prestazione e alla gestione degli arretrati della quota integrativa.
Controlli automatizzati centralizzati sui requisiti di accesso alla prestazione
A seguito dell’inoltro della domanda la procedura provvede a effettuare i primi controlli automatizzati sui requisiti di accesso, riguardanti i seguenti aspetti:
- valore dell’ISEE sociosanitario (non ristretto) non superiore a 6.000 euro;
- titolarità del diritto all’indennità di accompagnamento;
- composizione del nucleo familiare ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo; verifica della presenza di un verbale di disabilità relativo al familiare indicato nel questionario.
1. Controllo sull’attestazione ISEE
Il richiedente la prestazione deve essere in possesso di un’attestazione ISEE sociosanitario ordinario (non ristretto) non superiore a 6.000 euro.
Per i soli mesi di gennaio 2025 e febbraio 2025 è possibile, in mancanza di un ISEE sociosanitario in corso di validità, fare riferimento a quello con scadenza al 31 dicembre 2024.
Dal mese di marzo 2025 il beneficiario deve essere in possesso dell’ISEE in corso di validità per l’anno 2025, pena la sospensione dell’erogazione della prestazione. In caso di sospensione della prestazione, il pagamento sarà nuovamente erogato con regolarità, con efficacia retroattiva, dal momento della presentazione, da parte del richiedente, della nuova DSU e in presenza di una attestazione ISEE non superiore a 6.000 euro, valida per l’anno 2025, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti richiesti per accedere alla prestazione. Nel caso in cui la nuova DSU determini una attestazione ISEE superiore a 6.000 euro, il beneficio decade a decorrere dal mese di marzo.
La procedura centralizzata è impostata per verificare, preliminarmente, la presenza di un’attestazione ISEE nello stato “Completa e attestata”. Nell’ipotesi in cui il controllo automatizzato rileva la presenza di un’attestazione ISEE avente un valore superiore a 6.000 euro o un’attestazione ISEE nello stato “difforme/con omissioni/non valido/ o assente”, la domanda viene inoltrata alla Struttura territorialmente competente dell’INPS per i relativi accertamenti di competenza, anche tramite contatti diretti con il richiedente o l’Istituto di patronato di riferimento.
Nel caso in cui sia confermata l’assenza di un’attestazione ISEE non superiore a 6.000 euro la Struttura territorialmente competente invia il provvedimento di reiezione inserendo la motivazione dettagliata relativa al controllo “ISEE socio-sanitario non superato” nell’apposito campo libero.
Se, invece, il richiedente dimostra di essere in possesso di un’attestazione ISEE non superiore a 6.000,00 euro la Struttura territorialmente competente procede a forzare manualmente il controllo, inserendo la relativa motivazione specifica. In tali casi è possibile inserire anche una diversa data di scadenza della forzatura nel caso in cui le problematiche che hanno portato all’utilizzo della funzione non possano essere risolte in tempi brevi
2. Controllo sul pagamento dell’indennità di accompagnamento
Il controllo centralizzato relativo alla titolarità del diritto all’indennità di accompagnamento è effettuato sulla base delle informazioni a disposizione negli archivi dell’Istituto. Qualora il pagamento dell’indennità di accompagnamento non risulti presente, la domanda viene posta in evidenza alla Struttura territorialmente competente per la relativa istruttoria.
La Struttura territorialmente competente deve verificare l’eventuale presenza delle condizioni per il pagamento dell’indennità di accompagnamento (ad esempio, contenzioso definito in corso di liquidazione, sospensione, ecc.). Nel caso in cui l’esito del controllo sia positivo la Struttura territoriale procede a forzare manualmente il controllo, inserendo la relativa motivazione specifica. In tali casi è possibile inserire anche una diversa data di scadenza della forzatura nel caso in cui le problematiche che hanno portato all’utilizzo della funzione non possano essere risolte in tempi brevi.
Nell’ipotesi in cui la verifica dia, invece, esito negativo la Struttura territorialmente competente invia il provvedimento di reiezione inserendo la seguente motivazione dettagliata relativa al controllo: “Non risulta titolare dell’indennità di accompagnamento” nell’apposito campo libero.
3. Controlli delle risposte fornite dal richiedente nel questionario inserito nella domanda. Composizione del nucleo familiare e verifica della presenza di persone con disabilità
La procedura centralizzata di gestione delle domande verifica le dichiarazioni riportate nel questionario inserito nell’istanza. In particolare, viene verificata la congruità di quanto dichiarato rispetto a quanto presente nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e rispetto alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità tramite controlli negli archivi dell’Istituto.
In entrambi i casi, qualora il controllo dia esito negativo è compito della Struttura territorialmente competente effettuare gli opportuni accertamenti.
Qualora dalle verifiche venga confermato quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda la Struttura territorialmente competente può inserire l’esito con la relativa motivazione. Nel caso in cui venga, invece, riscontrata la correttezza dell’esito automatizzato, la Struttura territorialmente competente deve confermarlo tramite l’apposita funzione presente in procedura, con il conseguente adeguamento del punteggio attribuito nella valutazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo.
Solo successivamente alla sistemazione di tutte le anomalie riscontrate attraverso i controlli automatizzati la domanda viene posta a disposizione del Centro medico legale per la valutazione di competenza secondo le modalità indicate al paragrafo 4 del messaggio n. 949/2025.
Gestione degli arretrati della quota integrativa: assegno di assistenza
La Prestazione Universale è composta da:
- una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge n. 18/1980, sulla quale trova applicazione il comma terzo del medesimo articolo 1 della legge n. 18/1980;
- una quota integrativa definita assegno di assistenza, fino a 850 euro mensili, nei limiti delle risorse disponibili.
La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati:
- la quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
- la quota integrativa - assegno di assistenza viene erogata con specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite la piattaforma “Sistema di pagamenti”.
Con il provvedimento di liquidazione vengono comunicati, al richiedente:
- la decorrenza della prestazione;
- l’importo della rata relativa all’assegno di assistenza corrente;
- l’importo degli eventuali arretrati spettanti, relativi al periodo dal mese di decorrenza della prestazione al mese precedente dell’inizio dei pagamenti correnti.
IMPORTANTE: 30 giorni per inviare la documentazione delle spese
Tenuto conto che la normativa prevede un obbligo di rendicontazione della spesa sostenuta è necessario che, ai fini del pagamento degli arretrati, il richiedente e/o l’Istituto di patronato trasmettano all’INPS la documentazione giustificativa della spesa sostenuta nel periodo di riferimento degli arretrati, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda.
Come indicato al paragrafo 5 del messaggio n. 949/2025, ai fini della rendicontazione è necessario allegare la seguente documentazione:
- per i rapporti di lavoro domestico, oltre al contratto sottoscritto dalle parti, deve essere allegata copia delle buste paga quietanzate relative al periodo di riferimento degli arretrati;
- nel caso di acquisti di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, devono essere allegate le copie delle relative fatture elettroniche debitamente quietanzate o comprensive della ricevuta di pagamento.
Si ricorda che le due modalità di spesa sono alternative e non possono essere utilizzate contemporaneamente all’interno del medesimo mese.
In entrambi i casi, per poter allegare la documentazione per la rendicontazione della spesa relativa alla quota integrativa, il richiedente deve selezionare la domanda di Prestazione Universale, accedere alla sezione “Variazioni e integrazioni” ed entrare nella pagina di modifica relativa agli allegati. In tale sezione si può selezionare la tipologia di documento da allegare secondo le modalità ivi indicate; con successivo messaggio si comunicherà l’attivazione di tale funzione di allegazione. In sede di allegazione, inoltre, il richiedente deve dichiarare che per le spese rendicontate non ha richiesto rimborsi ad altro Ente pubblico.
Ai fini dello sblocco delle singole rate arretrate la Struttura territorialmente competente deve verificare la correttezza e completezza della documentazione allegata, nonché la coerenza degli importi richiesti e nel caso di rapporto di lavoro domestico deve effettuare anche i controlli circa la corretta costituzione del rapporto di lavoro, per almeno 15 ore settimanali, e l’eventuale pagamento dei contributi qualora scaduti i relativi termini di legge. La Struttura territorialmente competente può procedere allo sblocco della singola rata a seguito del controllo della documentazione giustificativa allegata per il mese verificato. Tale operazione deve essere fatta per tutte le rate arretrate accantonate.
Qualora dal controllo emergano delle incongruenze la Struttura territorialmente competente procede a inserire l’esito negativo in procedura, ai fini del blocco definitivo delle singole mensilità per le quali siano state rilevate anomalie. Una volta esaurita la fase del controllo e sbloccati gli arretrati viene inviata una lettera all’interessato contenente l’esito dei controlli e la relativa motivazione, e i ratei spettanti.
Istruzioni contabili: la Prestazione è esente da pignoramento
La Prestazione Universale, è esente da imposizione fiscale, non soggetta a pignoramento ed è composta da una quota fissa corrispondente all'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge n. 18/1980 e da una quota integrativa definita assegno di assistenza.
Ricordiamo che per il 2025 l’importo dell’indennità di accompagnamento è pari a 542,02 euro mensili.