Pensione novembre, le novità sul cedolino

Pensione novembre, le novità sul cedolino

Incremento 2% di cui al DL Aiuti-bis

Anche sulla mensilità di novembre prosegue il pagamento dell’incremento del 2%, riconosciuto in via transitoria, già a partire da ottobre, limitatamente sui trattamenti pensionistici e assistenziali di importo complessivo lordo fino a 2. 692 euro.

Anticipo del conguaglio di perequazione delle pensioni dello 0,2% di cui al Dl Aiuti-bis.

Con la mensilità di novembre, l’INPS ha provveduto ad anticipare, rispetto al 1° gennaio 2023, lo 0,2% a titolo di conguaglio definitivo di perequazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2022 (rispetto all’indice provvisorio del 1,7%) e a corrispondere i relativi arretrati da gennaio a ottobre 2022.

Ricordiamo che l’incremento dello 0,2% è calcolato sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando cioè come un unico trattamento al lordo tutte le pensioni in capo al soggetto, ed è corrisposto, rispettivamente:

  • nella misura del 100% (pari allo 0,2%) per l’importo complessivo lordo di pensione fino a 4 volte il trattamento minimo INPS (da 0 fino a 2.097,40 euro);
  • nella misura del 90% (pari allo 0,18%) per l’importo complessivo lordo di pensione compreso tra 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS (tra i 2.097,41 euro e i 2.621,75 euro);
  • nella misura del 75% (pari allo 0,15%) per l’importo complessivo lordo di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS (oltre i 2.621,76 euro).

Indennità una tantum di 150 euro ai pensionati (DL Aiuti-ter)

Al fine di contrastare l’attuale impennata inflazionistica, con il DL Aiuti-ter è stata disposta l’erogazione nel mese di novembre di una nuova indennità una-tantum di 150 euro per lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, inclusi gli incapienti.  che percepiscono un reddito personale assoggettabile all’Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 20mila euro lordi per l’anno 2021.

Pertanto, sulla corrente mensilità di novembre l’INPS eroga d’ufficio in via provvisoria detta indennità ai pensionati che siano:

  • residenti in Italia;
  • titolari, con decorrenza 1° ottobre 2022, di uno o più trattamenti pensionistici diretti o di reversibilità a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione (APE Sociale, APE Volontaria, Isopensione, gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà, l’indennità del contratto di espansione, l’indennizzo cessazione attività dei commercianti, ecc.);
  • con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro.

Ricordiamo che, con riferimento alle prestazioni assistenziali, l’indennità non spetta sull’indennità di accompagnamento, né ai titolari di sola pensione di guerra o ai titolari di sola pensione tabellare (prestazioni risarcitorie) o, infine, ai titolari di sola pensione del Fondo casalinghe (iscrizione volontaria, non obbligatoria.

Inoltre, l’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali; non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposto, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

Il beneficio è corrisposto sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito.

03/11/2022

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