Pillole di diritto: il risarcimento del danno

Pillole di diritto: il risarcimento del danno

Nella vita quotidiana capitano fatti che hanno a che fare con il diritto e con la responsabilità cosiddetta oggettiva; ad esempio, il cornicione di un edificio in cattivo stato di manutenzione si stacca e ferisce un passante: chi risponde del danno cagionato al passante? È questa un’ipotesi tipica di responsabilità oggettiva dove il proprietario è responsabile anche se, per ipotesi, abbia da poco acquistato l’edificio e, quindi, il cattivo stato di manutenzione non sia a lui imputabile.

Può capitare di affidare una cosa in custodia, il custode risponde dei danni causati alla cosa in custodia come anche chi esercita un’attività pericolosa risponde del danno causato nello svolgimento di essa. Si tratta di responsabilità oggettiva anche per le situazioni che riguardano i danni cagionati dalla circolazione dei veicoli.

DEFINIZIONE: Responsabilità oggettiva

La responsabilità è oggettiva quando prescinde dall’elemento soggettivo (dolo o colpa): ad esempio, la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, per il danno cagionato da animali, da rovina di edificio, da cose in custodia. Il campo della responsabilità oggettiva si estende sempre più, come sopra è stato detto, sia per la difficoltà della prova di un nesso di causalità fra condotta di un soggetto e danno, sia per la necessità sociale di provvedere in ogni caso al risarcimento del danno cagionato da attività particolarmente pericolose, sia per contenere entro limiti accettabili la misura della responsabilità, pur nel rispetto dell’adeguatezza del risarcimento.

Che differenza c’è tra responsabilità soggettiva e responsabilità oggettiva?

Se è vero che i criteri generali di imputazione di un fatto sono la colpa, la preterintenzione e il dolo, è altrettanto vero che ci possono essere criteri di imputazione diversi. Un esempio tipico di responsabilità oggettiva è l’aberratio delicti, vale a dire la circostanza nella quale si provoca un’offesa non voluta a una persona per un uso errato dei mezzi di esecuzione. C’è da considerare, inoltre, il caso di un reato non voluto in presenza di concorso di persone.

La responsabilità oggettiva si fonda sulla sola esistenza del nesso di causalità, per cui si risponde del danno cagionato come conseguenza diretta ed immediata della propria condotta. Per liberarsi dalla responsabilità occorre dimostrare la mancanza di rapporto di causalità fra la condotta e l’evento.

L’espansione delle ipotesi di responsabilità oggettiva dipende dallo sviluppo della civiltà industriale nella quale si utilizzano mezzi di produzione o di vita che sono di per se fonti di pericolo (gli impianti industriali, le autovetture, ecc.) per le persone e per le cose.

LE IPOTESI DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

I casi rilevanti di responsabilità oggettiva sono i seguenti:

  • La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.)

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

  • La responsabilità per i danni cagionati da animali (art. 2052 c.c.)

Il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

  • La responsabilità per i danni cagionati dalla rovina di edifici (art. 2053 c.c.)

La responsabilità grava sul proprietario dell’edificio, il quale, per liberarsi della responsabilità, deve provare che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

  • La responsabilità per l’esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.)

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

  • La responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli (art. 2054 c.c.)

Si riferisce esclusivamente ai veicoli senza guida di rotaie e disciplina la responsabilità del conducente e quella del proprietario.

 - Il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: non è sufficiente dimostrare di essersi comportato con diligenza, prudenza o perizia, ma è necessario provare “che l’evento si è verificato esclusivamente per causa imputabile al danneggiato o a un terzo, ovvero per caso fortuito o forza maggiore” (art. 2054, co 1°);

- nel caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, co. 2°);

- il proprietario risponde solidalmente con il conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (art. 2054, co.3°);

- in ogni caso, il conducente e il proprietario sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo (art. 2054, co. 4°).

Poiché la circolazione stradale costituisce una fonte costante di pericolo per gli individui, quindi, di danni e di responsabilità civile, la L. n. 990/69 e sue successive modifiche, ha previsto:

- l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per chiunque pone in circolazione un veicolo a motore senza guida di rotaie su strade di uso pubblico;

- la costituzione di un fondo di garanzia per le vittime della strada per il risarcimento dei danni causati alle persone da veicoli non identificati o non coperti da assicurazione.

In allegato gli approfondimenti delle Pillole di diritto, con delle slide di esemplificative e anche con il richiamo della giurisprudenza in argomento che ne delineano il fondamento ed i casi.

 

08/06/2022

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