Assegni accessori per i grandi invalidi per l'anno 2021

Assegni accessori per i grandi invalidi per l'anno 2021

Gli assegni accessori consistono in una serie di provvidenze economiche aggiuntive rispetto alla pensione di guerra o alla pensione privilegiata

Il nostro ordinamento riconosce una serie di assegni accessori che godono di un particolare trattamento di favore nei confronti degli invalidi per causa di guerra o di servizio. Si tratta di provvidenze economiche di natura del tutto specifica in quanto riconosciute dalla legislazione pensionistica di guerra in favore dei militari e civili vittime di guerra titolari di pensione di guerra ai sensi del DPR 915/1978.

"Provvidenze in favore dei grandi invalidi”

La legge 27 dicembre 2002, n. 288, interessa i grandi invalidi di guerra e per cause di servizio, cioè di persona disabili che godono di provvidenze economiche superiori ai cinquemila euro mensili e che sono affetti da menomazioni assimilabili a quelle accertate negli invalidi civili totali.

Gli assegni vengono riconosciuti in presenza di precise menomazioni che possono coesistere o risultare aggiuntive rispetto a quelle che hanno dato luogo alla concessione del trattamento ordinario di guerra o del trattamento privilegiato (da qui il termine accessorio attribuito a tali assegni).

Gli importi degli assegni vengono aggiornati con cadenza annua.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l’anno 2021 (Decreto Ministero Difesa 12 maggio 2021)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021 è stato pubblicato dal Ministero della Difesa il Decreto 12 maggio 2021, recante “Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l’anno 2021”.

Alla data del 15 febbraio 2021, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità, di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al DPR n. 915/1978 (ad es. perdita parziale o totale di un arto superiore o inferiore; alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi; alterazioni facoltà mentali, ecc.), aventi titolo all'assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell'accompagnatore (ai sensi dell'art. 1, c. 2, della L. n. 288/2002), è di 915 unità per l'importo annuo complessivo di euro 2.527.200.

Con le restanti disponibilità relative all'anno 2021, pari ad euro 4.904.981, il Decreto dispone la liquidazione, in via prioritaria e nella misura di 900 euro mensili, degli assegni sostitutivi erogabili ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui sopra e, successivamente, in base all’ordine e alla data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui al DPR n. 915/1978 e di seguito specificati:

  • grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;
  • grandi invalidi che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 288/2002, hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze.

Gli assegni sostitutivi, corrisposti in misura intera per un importo pari a 900 euro mensili, oppure nella misura ridotta del 50% (art.1. c. 4 della l. n. 288/2002), sono erogati, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, oppure dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda da parte di coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2021.

A chi presentare la domanda

Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande fa fede la data del timbro postale, oppure della comunicazione inviata via posta elettronica (PEC/PEI) al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente.

Le domande prodotte per l'anno 2013 e successivi, oltre che quelle prodotte per la prima volta nel 2021 da coloro che non avevano richiesto l'assegno per gli anni precedenti, continuano a produrre i loro effetti anche per l'anno 2022.

Il testo completo della Gazzetta Ufficiale, al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/15/21A03571/SG

16/06/2021

Condividi l'articolo su: