Pensioni, adeguamento alla speranza di vita per il biennio 2021/2022

Pensioni, adeguamento alla speranza di vita per il biennio 2021/2022

Dal 1 gennaio 2021 i requisiti di accesso al pensionamento, adeguati agli incrementi della speranza di vita, non sono ulteriormente aumentati. E' quanto dispone il decreto 5 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019.

In sostanza, per il biennio 2021-2022 resta confermato il requisito anagrafico di 67 anni per la pensione di vecchiaia, già in vigore nel 2020 per gli uomini e le donne iscritti all'AGO (Assicurazione generale obbligatoria), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata (art. 2, c.26 della l. 335/95). Requisito che sarà adeguato alla speranza di vita, ai sensi dell'art. 12 del DL 78/2010 (L. 122/2010), dal 1 gennaio 2023.

Anche per gli iscritti a decorrere dal 1 gennaio 1996 (cosiddetto Contributivo puro) il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia è, nel biennio in questione, di 71 anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima di almeno 5 anni.

Parimenti, sempre per gli anni 2021/2022, è fissato al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi di età il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti che abbiano svolto attività gravose e/o pesanti e con un'anzianità contributiva minima di 30 anni.

Per quanto riguarda invece la pensione anticipata, ricordiamo che il prossimo adeguamento alla speranza di vita scatterà per la generalità dei lavoratori solo nel 2027.

Pertanto, per conseguire il diritto alla pensione anticipata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026 il requisito contributivo rimane confermato a 41 anni e 10 mesi (= 2.175 settimane) per le donne e 42 anni e 10 mesi (= 2.227 settimane) per gli uomini, per effetto della disapplicazione nel predetto periodo degli adeguamenti alla speranza di vita (art. 15 del DL 4/2019).

Anche per i lavoratori precoci il prossimo adeguamento decorrerà dal 2027, restando fermo fino al 2026 il requisito contributivo di 41 anni (= 2.132 settimane) per uomini e donne. Il trattamento pensionistico decorrerà trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Nulla cambia per coloro che andranno, entro il 2022, in pensione di anzianità con il sistema delle cosiddette “quote”: è richiesta infatti, come ora, un'età anagrafica minima di 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 35 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98 se lavoratori dipendenti pubblici o privati, o di quota 99 se lavoratori autonomi iscritti all'Inps.

Sempre nel biennio 2021/2022, anche nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, i requisiti anagrafici e quelli contributivi, nelle ipotesi di pensionamento anticipato (art. 6 del Dlgs. 165/1997), non sono incrementati rispetto a quelli previsti nel biennio 2019/2020; né subirà un ulteriore aumento il requisito anagrafico per la vecchiaia, richiesto per i soggetti che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e che, a tale data, non abbiano raggiunto i previsti requisiti per la pensione di anzianità (art. 2 del Dlgs 16571997).

Per quanto riguarda i lavoratori iscritti alla Gestione spettacolo e Sport professionistico, in base al decreto interministeriale in esame, i requisiti anagrafici per la vecchiaia, nonché quelli contributivi indipendentemente dall'età per l'anticipata, restano invariati.

Ricordiamo che, in attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 24, c. 18 del DL 201/2011 (L. 214/2011), il DPR n. 157/2013 ha provveduto ad armonizzare i requisiti di accesso al sistema pensionistico per le categorie di lavoratori iscritti alla Gestione e inquadrati nei vari Gruppi: Ballo (ballerini e tersicorei); Cantanti – Artisti lirici – Orchestrali, ecc.; Attori – Conduttori - Direttori d'orchestra – Figurazione moda; Sportivi professionisti.

Per tali Gruppi i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia sono stabiliti, fino al 2022, nel modo seguente:
• Gruppo Ballo: 47 anni di età, per uomini e donne
• Gruppo Cantanti, ecc.: 62 anni di età per uomini e 61 anni di età per le donne
• Gruppo Attori, ecc.: 65 anni di età per gli uomini e 64 anni di età fino al 2021 e quindi 65 anni di età nel 2022 per le donne
• Gruppo Sportivi professionisti: 54 anni di età per gli uomini e 53 anni di età fino al 2021 e quindi 54 anni di età nel 2022 per le donne.

I predetti requisiti saranno soggetti, a decorrere dal 2023, all'adeguamento alla speranza di vita.

Infine, per quanto riguarda la pensione in totalizzazione (Dlgs 42/2006), resta confermato a 66 anni di età e a 41 anni di contribuzione il requisito rispettivamente per la pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità, fermo restando il regime della cosiddetta finestra mobile (=18 mesi), oltreché dell'ulteriore posticipo di tre mesi rispetto alla finestra mobile, in caso di pensionamento anticipato.

24/02/2020

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