Pillole di Diritto: avere a cuore le proprie volontà, il Testamento Olografo

Pillole di Diritto: avere a cuore le proprie volontà, il Testamento Olografo

Interrogarsi sulla propria eredità significa avere a cuore che le proprie volontà vengano rispettate anche dopo la nostra scomparsa. La cosa migliore da fare è redigere un testamento, che permette non solo di lasciare un'eredità alle persone che ci sono care, ma anche di esprimere i valori e gli ideali a cui teniamo.

l testamento normalmente contiene disposizioni patrimoniali, ossia il suo autore stabilisce la sorte, la destinazione dei propri beni mobili e immobili, ma può anche contenere disposizioni di carattere non patrimoniale, ad esempio, puramente d'inclinazione morale come l'obbligo assegnato all'erede di far celebrare periodicamente una messa in memoria dei defunti o come il riconoscimento di un figlio naturale.

Rimane comunque un atto unico, che può contenere varie disposizioni o espressioni delle proprie, ultime volontà, non costituendo comunque nel complesso una statuizione immobile e immutabile, perché, il testatore può cambiare idea, “correggere” quanto disposto, lasciare un altro testamento che sostituisca il precedente, tutto per il principio della libertà testamentaria.

Il testamento olografo è una scrittura privata.

E' il testamento redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore e rappresenta da sempre la forma più semplice ed economica, con cui una persona può disporre dei suoi averi per il periodo successivo alla propria morte nella più assoluta autonomia e riservatezza, senza l'intervento di altre persone o l'assistenza di un professionista e senza dover adottare sofisticati mezzi di redazione.

L'art. 602 c.c. prevede, infatti, che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

Chi può scrivere un testamento olografo?

Come per ogni forma testamentaria anche per la validità del testamento olografo occorre che il suo autore sia maggiorenne non interdetto e capace di intendere e di volere nel momento in cui la dichiarazione di volontà viene perfezionata.
Si tratta di un passaggio fondamentale in particolare per il testamento olografo, proprio perché, non essendo necessaria l'assistenza tecnica del notaio per le fasi di elaborazione e conservazione del documento, il testatore deve agire in autonomia ma nel rispetto di regole e formalità necessarie, perché le sue determinazioni siano valide espresse e successivamente eseguibili.

Come si redige?

ART. 602 C.C. TESTAMENTO OLOGRAFO

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

Trattandosi della forma più semplice di testamento prevista nell'Ordinamento, la preoccupazione del legislatore è quella di salvaguardare la libera manifestazione di volontà del testatore, precludendo l'interferenza di soggetti terzi nella sua stesura.

Il testamento scritto di pugno dal de cuius è la forma più semplice nella quale può manifestarsi la volontà del testatore, senza che sia necessario l'intervento del Notaio.

Non è prescritta nel Codice Civile alcuna modalità peculiare di conservazione del testamento olografo, potendo il testatore custodirlo presso la propria abitazione ovvero affidarlo fiduciariamente ad un terzo, restando una mera facoltà il deposito presso un Notaio (di cui all'art. 6 comma 4 c.c.).

Il testamento olografo è suscettibile di essere impugnato da parte di chi contesta il difetto di autenticità della scrittura.

L'olografia

La funzione dell'olografia viene individuata nella necessità di assicurare la riferibilità dello scritto ad una determinata persona, tale da creare una corrispondenza biunivoca tra la peculiare modalità della scrittura e l'individuo, salvaguardando cioè l'autenticità del testamento.

Viene tradizionalmente considerato con sospetto l'utilizzo dello stampatello, salvo che non sia quella la modalità normale e abituale di scrivere del testatore, stante la maggiore difficoltà di risalire all'autore, riconoscendo la sua personale grafia.

Il legislatore non ha precisato il tipo di supporto il mezzo da adoperare per la scrittura: se l'ipotesi normale è l'utilizzo dell'inchiostro sulla carta, la dottrina e la giurisprudenza hanno più in generale considerato utilizzabile qualsiasi materiale sufficientemente idoneo a conservare la grafia nel tempo (legno, muro, stoffa, pavimento).

La data

Il secondo requisito per la validità del testamento olografo è che lo stesso sia “datato”, ovvero rechi l'indicazione del giorno, mese ed anno, come prescritto dall'art. 602, comma 3 c.c. La presenza di questo elemento ha lo scopo di definire la precisa collocazione nel tempo del testamento per capire se sia stato scritto in un momento in cui il de cuius era capace di intendere e volere, ovvero stabilire tra due testamenti olografi quale debba prevalere.

Non si dubita della legittimità di espressioni equipollenti (come “Capodanno 2019”), potendosi anche fare riferimento a determinati fatti che si siano verificati in una data precisa.

Può accadere che il testatore faccia riferimento ad un giorno di un terribile evento naturale, quale un terremoto, ovvero causato dall'uomo, come una strage, oppure si riferisca, ad un fatto notorio che abbia una data precisa.

Dove deve essere apposta la data nella scheda testamentaria?

La data può essere indicata in qualsiasi parte del testamento, anche al di sotto della sottoscrizione, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà ed avendo soltanto la funzione di indicare il momento di manifestazione di volontà del testatore.

Le conseguenze della mancanza della data

La mancanza della data, diversamente dalla mancanza dell'autografia e della sottoscrizione che determinano la nullità del testamento olografo, è causa di annullamento dello stesso, ai sensi dell'art. 606, comma 2 c.c.; la stessa può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, nel termine di cinque anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione.

All'assenza della data è equiparata anche l'apposizione di una data incompleta.

Laddove si tratti invece di una data erronea (cioè dovuta ad un errore materiale e non intenzionale del testatore) o impossibile, è fatta salva la possibilità di una rettifica da parte dell'autorità giudiziaria, rincorrendone i presupposti.

La sottoscrizione

La sottoscrizione deve essere apposta sempre di mano del testatore (art. 602, comma 1 c.c.). Insieme all'autografia, essa concorre a fornire la prova dell'autenticità del testamento.

L'art. 602, comma 2 c.c. precisa che “la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta anche indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore”. Il limite alla libertà del testatore è dato dalla necessità che la sottoscrizione apposta sia idonea a designare la sua persona con certezza, di tal che si è formata un'ampia casistica sulle espressioni adoperabili, talvolta riconoscendosi rilievo, in giurisprudenza, al requisito della abitualità e notorietà della sottoscrizione apposta dal de cuius, da considerarsi con riguardo al momento storico di apposizione della stessa.

12/01/2021

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