Covid-19, nuova ordinanza del Ministero della Salute

Covid-19, nuova ordinanza del Ministero della Salute

Vi segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo scorso è stata pubblicata una nuova ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture, al fine di limitare la diffusione del contagio da Covid-19 e la proliferazione dei cosiddetti “contagi di ritorno”.

L'ordinanza indica una serie di procedure da seguire per gestire l'ingresso nel territorio italiano sia di cittadini italiani che stranieri provenienti da altri Stati, tramite l'utilizzo di diversi mezzi di trasporto quali le linee aeree, il trasporto marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre.

In generale, tutti coloro che utilizzano uno dei mezzi di trasporto indicati per recarsi in Italia, sono tenuti a consegnare alla compagnia di trasporto, all'atto dell'imbarco, la dichiarazione recante le indicazioni sul viaggio per permettere alla compagnia di svolgere gli adeguati controlli.

In particolare dovrà essere indicato nella dichiarazione di viaggio:
a) i motivi del viaggio;
b) l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia e dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, nonché il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
c) il recapito telefonico, anche del telefono cellulare, presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario.

Le compagnie di trasporto dovranno provvedere, prima dell'imbarco, a misurare la temperatura dei passeggeri e ne dovranno impedire l'imbarco se manifesteranno uno stato febbrile o se non avranno presentato l'adeguata documentazione. Inoltre, dovranno garantire una distanza tra i passeggeri di almeno un metro.

Si raccomanda anche l'uso di dispositivi di protezione individuale.

Le persone che arrivano in Italia tramite questi mezzi, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco.

Nel caso si presentassero i primi sintomi da Covid-19, queste persone sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

Le persone affette da Covid-19 che non riescono a rientrare al proprio domicilio o residenza dal luogo di sbarco, dovranno rivolgersi alla protezione civile regionale che in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile Governativa individuerà le modalità e i luoghi, con spese a carico della persona interessata, ove svolgere la quarantena di isolamento fiduciario o di sorveglianza sanitaria.

Le persone che entrano in Italia, tramite mezzo proprio o privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione.

In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici da appositamente dedicati.

Alle persone sottoposte a sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario, che non presentano i sintomi da Covid-19, è sempre consentito procedere ad un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella indicata all'Autorità sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista, integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare.

31/03/2020

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