Bonus 200€: ne hanno diritto anche i pensionati

Bonus 200€: ne hanno diritto anche i pensionati

I requisiti per ricevere il bonus a luglio

In base al DL Aiuti, con la mensilità di luglio, l’INPS corrisponderà d'ufficio il bonus di 200 euro a lavoratori e pensionati residenti in Italia, con un reddito personale complessivo nel 2021 non superiore a 35mila euro lordi ai fini IRPEF.

Tra le varie categorie di beneficiari, il DL Aiuti prevede il pagamento del bonus di 200 euro anche ai pensionati, che rispettino determinati requisiti:

  • siano residenti in Italia dalla data 1° luglio 2022;
  • siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
  • abbiano con un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. Si escludono dal calcolo della soglia reddituale le seguenti voci: trattamenti di fine rapporto comunque denominati; reddito della casa di abitazione; competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

LA PLATEA DEI BENEFICIARI

Con riferimento alle prestazioni previdenziali, l’una tantum spetta ai titolari di:

  • pensioni dirette e di reversibilità a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria. Vale a dire a carico del FPLD, delle GSLA, delle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO, della Gestione separata, del Fondo clero, delle Casse per i liberi professionisti e di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria;
  • di pensioni liquidate in pro quota in regime internazionale.
  • di assegno ordinario di invalidità anche se in scadenza, a condizione, in tal caso, che siano confermati;
  • di pensione a carico dell’INPGI, previa la verifica dei requisiti con l’Istituto dei giornalisti.
  • di trattamenti di accompagnamento alla pensione, quali l’APE sociale, Ape Volontario, gli assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà, l’indennizzo dei commercianti, l’Isopensione, l’indennità del contratto di espansione.

In caso di contitolarità di pensione (es: SO liquidata in favore del coniuge superstite e di un figlio), l’indennità una tantum di 200€ verrà corrisposta ad entrambi i contitolari in misura intera.

Nel caso di esclusiva titolarità di trattamenti pensionistici non gestiti dall’Inps (Casse dei liberi professionisti, Fondo pensioni regione Sicilia, ecc..) l’indennità una tantum sarà corrisposta dall’ente previdenziale che liquida il trattamento più elevato. Successivamente l’Inps provvederà al rimborso.

Con riferimento alle prestazioni assistenziali, l’indennità una tantum spetta ai titolari di:

  • prestazioni per invalidità civile totale (pensione di inabilità) o parziale (assegno mensile),
  • pensione per i ciechi assoluti o parziali,
  • pensione per i sordi,
  • assegno sociale e pensione sociale.

I PENSIONATI ESCLUSI

Con riferimento alle prestazioni previdenziali, l’una tantum non spetta ai titolari di:

  • pensioni estere;
  • rendite Inail;
  • prestazioni Sportass;
  • di sola pensione di guerra;
  • di sola pensione tabellare (prestazioni risarcitorie);
  • di sola pensione del Fondo casalinghe (iscrizione volontaria, non obbligatoria).

Con riferimento alle prestazioni assistenziali, l’una tantum non spetta ai titolari di:

  • indennità di accompagnamento.

INOLTRE:

  • L’indennità una tantum è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta.
  • Nel caso di titolarità di pensione e di contestuale svolgimento di attività lavorativa, l’indennità verrà corrisposta sulla pensione.
  • Nel caso di titolarità di pensione liquidata da INPS e di pensione a carico di ente diverso dall’Inps, l’indennità verrà corrisposta sulla pensione INPS.
  • I trattamenti di pensione (previdenziali e assistenziali) e quelli di accompagnamento alla pensione devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022, anche se liquidati successivamente.

VERIFICHE REQUISITI:

Per individuare la platea dei beneficiari dell’indennità una tantum, da liquidare in via provvisoria, l’Istituto ha elaborato i dati relativi alla residenza e alla situazione reddituale individuale disponibili prima del 1° luglio. La verifica della sussistenza dei requisiti per il diritto al beneficio sarà effettuata successivamente. In assenza dei requisiti l’indennità una tantum sarà successivamente recuperata.

Infine, ricordiamo che l’indennità una tantum di 200 euro non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

04/07/2022

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