Pillole di Diritto: tutto ciò che c’è da sapere sulla donazione

Pillole di Diritto: tutto ciò che c’è da sapere sulla donazione

La donazione è uno dei fenomeni più frequenti nelle famiglie, tra coniugi, tra genitori e figli

Spiegare cos’è una donazione nelle sue linee generali è molto semplice: la donazione è uno dei fenomeni più frequenti nelle famiglie, tra coniugi, tra genitori e figli. Se volessimo descrivere in due parole cos’è una donazione potremmo farlo richiamando la parola “regalo”: la donazione non è altro che l’atto di regalare qualcosa a qualcuno senza ottenere nulla in cambio. Ma siccome anche un regalo non può essere imposto, è necessario sempre ottenere il consenso del beneficiario. Questo consenso si esprime con l’accettazione. Questo fa sì che la donazione si possa definire come un “contratto a titolo gratuito”, laddove per contratto si intende un atto giuridico, con effetti sul patrimonio, che richiede la manifestazione del consenso di tutti i soggetti che vi partecipano.

Cos'è

La donazione è un contratto a titolo gratuito col quale, per spirito di liberalità (animus donandi), una parte (il donante) arricchisce l’altra (il donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

Il contratto si perfeziona con l’accettazione da parte del donatario.

La causa tipica della donazione è l’arricchimento che il donante offre al donatario spontaneamente:

- il donante dispone a favore del donatario di un suo diritto;

- il donante assume verso il donatario una obbligazione.

In pratica, il donante che:

- trasmette ad una persona il proprio diritto di proprietà su di un determinato bene, opererà una donazione di usufrutto;

- rinunzia ad un suo credito verso un terzo, opererà una donazione liberatoria;

- si obbliga verso un terzo a pagare un debito in suo luogo, opererà una donazione obbligatoria.

L’animus donandi presuppone che, a fronte dell’arricchimento del donatario (incremento patrimoniale), consegue l’impoverimento del donante (decremento patrimoniale) e deve scaturire liberamente e spontaneamente dal donante.

Oggetto di donazione può essere:

- il diritto di proprietà su beni immobili e mobili;

- la cessione di un diritto di usufrutto (se non vietato espressamente dal titolo costitutivo);

- la nuda proprietà;

- l’uso e l’abitazione;

- la liberazione da un debito;

- la rinuncia ad un diritto che fa capo al donante;

- i diritti di credito;

- l’assunzione di un’obbligazione (periodica, in funzione di assistenza o di fare, a titolo gratuito);

- l’intero patrimonio attivo del donante (donazione universale).

LA CAPACITÀ DI DISPORRE E DI RICEVERE PER DONAZIONE

Per effettuare validamente la donazione c’è bisogno della piena capacità di agire. Pertanto, non possono compiere donazioni a pena di annullabilità:

- i minorenni, anche se emancipati e autorizzati all’esercizio di una impresa commerciale;

- gli interdetti, neanche con l’assistenza del curatore;

- gli incapaci naturali, di cui si provi che la loro incapacità di intendere e di volere, sussisteva al momento in cui la donazione è stata effettuata-

LA FORMA

Per la donazione è prevista la forma solenne: essa va fatta, a pena di nullità, per atto pubblico in presenza di due testimoni. Il fine di tale rigidità formale è quello di obbligare il donante a riflettere profondamente sulle conseguenze dell’atto che sta per compiere, visto che andrà ad incidere sul proprio patrimonio.

La forma ad substantiam prevista in linea generale per le donazioni, non ricorre nel caso delle donazioni di modico valore. Le cosiddette donazioni manuali sono pertanto valide anche in assenza di atto pubblico, purché vi sia stata la consegna della cosa (traditio, anche brevi manu): l’accettazione è implicita nella stessa ricezione della cosa. In tal caso si avrà, donazione reale (contratto reale) ma non solenne. Ciò al fine di consentire a chiunque di rendere liberamente omaggio, ad altre persone, per svariati motivi (affettivi, di gratitudine, di riconoscenza, ecc.) mediante oggetti che, a seconda delle occasioni, assumono e conservano un particolare significato sia per chi dona che per chi riceve.

LA REVOCA DELLA DONAZIONE

Una volta giunti al perfezionamento del contratto di donazione mediante accettazione da parte del donatario, la donazione risulta, generalmente, irrevocabile. La revoca potrà comunque aversi (ad eccezione della donazione remuneratoria e di quella obnuziale) solo in presenza di ipotesi particolari, tassativamente stabilite del codice:

- per sopravvenienza di figli;

- per ingratitudine del donatario.

La revocazione per ingratitudine presuppone che il donatario abbia tenuto (verso il donante) alcuni comportamenti particolarmente gravi:

- omicidio consumato o tentato nei suoi confronti e nei confronti del coniuge, di un discendete o di un ascendente di questi;

- calunnia (l’averlo accusato ingiustamente di aver commesso un reato);

- commissione in danno di lui di un fatto per il quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;

- l’ingiuria grave;

- il doloso grave pregiudizio arrecato al suo patrimonio;

- il rifiuto indebito di prestare gli alimenti a lui dovuti per stato di bisogno.

L’azione di revocazione della domanda per ingratitudine (come quella di annullamento della medesima per stato di incapacità o per vizio della volontà del donante) spetta unicamente al donante e, dopo la sua morte, ai suoi eredi. Il termine di un anno per proporre la domanda di revocazione è un termine di decadenza e non di prescrizione e decorre dal giorno in cui si è avuta notizia del fatto che consente la revoca.

La revoca per sopravvenienza dei figli si ha quando il donate non ha o ignora di avere figli o discendenti al momento della donazione e gli nasce un figlio o discendente ovvero riceve notizia dell’esistenza o, ancora, riconosce un figlio di cui non aveva notizia. Tale revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante fosse già concepito al momento della donazione.

19/05/2021

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