Pillole di Diritto: i nonni e la continuità degli affetti

Pillole di Diritto: i nonni e la continuità degli affettiPillole di Diritto: i nonni e la continuità degli affetti
Pillole di Diritto: i nonni e la continuità degli affettiPillole di Diritto: i nonni e la continuità degli affetti

Nella nuova rubrica, Pillole di diritto, cercheremo di trattare alcune questioni con parole semplici.

Iniziamo questo percorso proprio dalle norme che riguardano i nostri nonni e del diritto che hanno i nipoti a mantenere un legame significativo con essi, soprattutto a seguito di separazioni e divorzi che riguardano i loro genitori.

In particolare, è previsto il diritto dell'ascendente, a cui è impedito di avere rapporti con i nipoti, di ricorrere al Giudice affinché siano adottati i provvedimenti più idonei. Ovviamente. Sempre nell'interesse del minore.

GLI ANZIANI E LA DISGREGAZIONE DELLA FAMIGLIA: I NONNI

I nonni rappresentano un ponte tra le generazioni, essendo i custodi delle tradizioni, aiutando a crescere e a formare i nipoti con la loro saggezza ed esperienza.

Il diritto che viene fatto valere nel giudizio di separazione da ciascuno dei coniugi è anche il diritto della prole minorenne alla conservazione dei rapporti con ciascuna delle famiglie di origine dei genitori, il cui disconoscimento o la cui inadeguata tutela ha effetti negativi indiretti e riflessi anche sul contenuto del rapporto che lega l'ascendente al proprio discendente ed alla sua famiglia, ovvero i nipoti. Il rapporto in questione è appunto quello familiare, che trova riconoscimento diretto e preminente nella stessa costituzione (artt. 2 e 29), oltre che nel complesso delle norme ordinarie che tutelano le relazioni interparentali.

DIRITTO DEGLI ASCENDENTI A MANTENERE RAPPORTI CON I NIPOTI

IL DIRITTO DEL MINORE ALLA CONTINUITÀ DEGLI AFFETTI

L'art. 315 – bis del Codice Civile sancisce il diritto del figlio di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il comma 2 riconosce il diritto del figlio di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

La norma riconosce poi il diritto del figlio minore, che ha compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

L'art. 317 – bis del Codice Civile disciplina il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti.

Il diritto fondamentale del minore al mantenimento del legame con i parenti, a livello sovranazionale, è riconosciuto dalla Convenzione dei diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989 e dalla Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 2003.

LA TUTELA DEL LEGAME CON GLI ASCENDENTI

Diritto fondamentale per il minore è il mantenimento del legame con i parenti di ciascun ramo genitoriale, riconducibile al più ampio interesse del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Il diritto in questione deve essere garantito al minore anche a seguito della rottura del nucleo familiare: sotto tale profilo si deve osservare che in tale ipotesi l'art. 337-ter del Codice Civile sancisce il diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Sotto il profilo della legittimazione ad agire l'art. 317-bis del Codice Civile riconosce esclusivamente agli ascendenti il potere di rivolgersi al Giudice affinché adotti – secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 336 c.c. – i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore.                 

NONNI, NIPOTI E GENITORI: LA TUTELA DELLE RELAZIONI

La tutela delle relazioni familiari della persona di età minore, se queste sono positive per il suo sviluppo psico-fisico, rientra nella sfera di copertura dell'art. 8 della Convenzione sui diritti umani di Roma e nel concetto di vita privata e familiare.

Il limite della presunzione di positività dei rapporti dei nipoti con gli ascendenti è sempre il criterio del superiore interesse del minore: la relazione con i nonni, come ogni relazione del minorenne, deve essere tutelata se tale da garantirne le migliori condizioni di sviluppo psico-fisico del minore stesso. Qualora così non fosse, essendo il criterio del superiore interesse del minorenne sempre preminente ai sensi dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, anche tale relazione non potrebbe essere garantita e il diritto dei nonni, come quello di tutti i soggetti adulti quando siano incompatibili con l'interesse della persona di età minore, dovrebbero essere compressi in funzione della prioritaria tutela di quest'ultimo.

Per approfondire la Giurisprudenza sulla continuità di affetti con i nipoti, leggi la presentazione.

 

01/10/2020

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