Fase 2, l'autocertificazione per gli spostamenti tra regioni

Fase 2, l'autocertificazione per gli spostamenti tra regioni

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica”, vigente dal 16 maggio 2020.

Il Decreto prevede che dal 18 maggio 2020 cessino di avere efficacia tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale (come previste dagli artt. 2-3 del dl n. 19/20). Tuttavia, le misure limitative potrebbero essere adottate o reiterate, con riferimento a specifiche aree del territorio regionale, ove vi sia un aggravamento della situazione epidemiologica. All'interno della regione, per gli spostamenti, non occorrerà più l'autocertificazione.

Rimane il divieto di uscire di casa per chi è positivo al virus, per chi viene posto in quarantena fino all'accertamento della guarigione, per chi ha sintomi riconducibili al Covid-19. Resta il divieto di creare assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, mentre le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli come l'attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si potrà svolgere, ove possibile, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del dl n. 19/20.

Il Sindaco potrà disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico ove non sia impossibile far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale.
Le riunioni si potranno svolgere rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Le funzioni religiose avranno luogo nel rispetto dei Protocolli, contenenti misure per prevenire il rischio contagio, sottoscritti dal Governo e le Confessioni Religiose.

Fino al 2 giugno 2020 rimangono vietati gli spostamenti da una regione all'altra, con mezzi di trasporto pubblici e privati, tranne che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Occorre, per quest'ultima fattispecie, produrre la autocertificazione. Resta consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Dal 3 giugno 2020 saranno consentiti gli spostamenti interregionali; quest'ultimi potranno essere limitati (ai sensi dell'art. 2 dl n. 19/20) solo per specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio presente.

Dal 3 giugno 2020 saranno consentiti gli spostamenti da e per l'Estero; questi potranno essere limitati (ai sensi dell'art. 2 del dl n. 19/20) solo per specifici Stati e territori, secondo principi di proporzionalità al rischio e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'Ordinamento dell'Unione Europea e degli obblighi internazionali. Gli ingressi saranno consentiti anche senza quarantena. Prima di tale data, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, urgenza, motivi di salute, salvo il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.
Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino e le regioni ad essi confinanti non sono soggetti a limitazioni.

Per quanto riguarda le sanzioni, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello previsto dall'art. 650 c.p., la violazione del decreto in esame come anche dei decreti e delle ordinanze che saranno emanati in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 1, dl n. 19/20.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del c.p. o comunque più grave reato, la violazione del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte in quarantena perché positive al Covid-19, è punita con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da 500 ad euro 5000 (ai sensi dell'art. 260 Regio Recreto n. 1265/34).

Le misure previste dal decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020 (fatti salvi i diversi termini previsti dall'art. 1 del decreto).

19/05/2020

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