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Totalizzazione dei contributi

Cos’è e come funziona

Totalizzazione dei contributi
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Totalizzazione dei contributi

La totalizzazione consente a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, di cumulare, a titolo gratuito, i vari spezzoni della posizione assicurativa per ottenere il diritto ad un unico trattamento pensionistico. La totalizzazione è disciplinata dal Dlgs. 42/06.

Destinatari

Possono esercitare la facoltà di totalizzare i periodi assicurativi i lavoratori iscritti:

  • all’ Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO): Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previdenziali privatizzati;
  • alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati;
  • al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Condizioni

La totalizzazione deve interessare tutte le gestioni nelle quali il lavoratore è stato iscritto e tutti i periodi contributivi versati nelle singole gestioni presso cui rimangono accreditati. Non è, quindi, possibile la totalizzazione parziale. 

Inoltre il lavoratore deve rispettare alcune condizioni:

  • non essere già titolare di una pensione diretta erogata da una delle gestioni interessate alla totalizzazione;
  • i periodi assicurativi nelle diverse gestioni non devono essere coincidenti.

Diversamente la totalizzazione è possibile anche quando il lavoratore abbia già raggiunto un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni coinvolte.

Domanda

La totalizzazione dei periodi assicurativi deve essere richiesta all’Ente previdenziale di ultima iscrizione al momento in cui il lavoratore presenta l’istanza di pensione.  Tale ultimo ente promuove il procedimento della totalizzazione.

Sistema di calcolo, misura e pagamento della pensione in regime di Totalizzazione

L'importo della pensione liquidata in regime di totalizzazione è determinato in "pro-quota" da ciascuna gestione pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati e, di norma, secondo il sistema di calcolo contributivo. 

Qualora il lavoratore, iscritto prima del 1996, abbia già raggiunto in una di tali gestioni i requisiti minimi per il diritto a una autonoma pensione, il calcolo della relativa quota viene effettuato con il sistema retributivo o misto, ferma restando la facoltà da parte dell’interessato di chiedere il calcolo contributivo se più favorevole.

L'importo complessivo del trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione è corrisposto dall'INPS, per conto anche degli altri enti, con i quali sono state stipulate apposite convenzioni. L'INPS provvede al pagamento delle pensioni anche nei casi in cui non vi siano quote a proprio carico.

Particolarità

Sulle pensioni liquidate in regime di totalizzazione:

  • è prevista la normale tassazione IRPEF;
  • si applicano gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato;
  • è prevista la concessione dei trattamenti di famiglia;
  • si applicano eventuali trattenute sindacali;
  • non si operano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo;
  • non si riconosce l'integrazione al trattamento minimo;
  • sono concesse le maggiorazioni sociali, in presenza delle richieste condizioni reddituali.

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