Pensione Privilegiata
La pensione di privilegio è una prestazione pensionistica riconosciuta per infermità o lesioni contratte per causa di servizio senza alcun requisito di anzianità contributiva.
A chi è rivolto
Si rivolge al personale appartenente a:
- Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica);
- Arma dei Carabinieri;
- Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria) e militare
(Guardia di Finanza);
- Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Come funziona
La pensione privilegiata è regolata dal DPR 1092/1973.
Il diritto alla prestazione si consegue:
- per lesioni o infermità derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio, che siano stati causa o concausa efficiente e determinante di inidoneità al servizio;
- anche se l’infermità/lesione sofferta dall’interessato non ha determinato inidoneità al servizio.
Il militare che riporti lesioni o infermità a seguito di fatti derivanti dall’adempimento di obblighi di
servizio, ha diritto:
- alla pensione, se le lesioni o le infermità non siano soggetti a miglioramento;
- a un assegno rinnovabile, se le lesioni o le infermità riconosciute sono soggette a
miglioramento.
Diversamente, se le lesioni o le infermità sono di entità più moderata, il militare ha diritto a
“un’indennità una tantum”.
Quanto spetta
*L’articolo 67, comma 2, T.U. 1092/1973 prevede che la pensione privilegiata sia pari al:
- 100% della base pensionabile per la 1 a categoria;
- 90% della base pensionabile per la 2 a categoria;
- 80% della base pensionabile per la 3 a categoria;
- 70% della base pensionabile per 4 a categoria;
- 60% della base pensionabile per la 5 a categoria;
- 50% della base pensionabile per la 6 a categoria;
- 40% della base pensionabile per la 7 a categoria;
- 30% della base pensionabile per l’8 a categoria.
*Al fine di individuare le varie categorie vedere Tabelle A e B del DPR 915/1978.
L'assegno viene revocato e la pensione ordinaria ripristinata dal giorno successivo alla scadenza,
se l’infermità non viene più riscontrata, o, se non è inclusa in una delle fattispecie previste dalla
normativa vigente.
Come fare domanda
Per accedere alla prestazione è necessario:
- l’accertamento clinico CMO;
- l’accertamento del nesso di causalità, di competenza del comitato di verifica per le cause di
servizio.
La domanda deve essere presentata entro specifici termini, ad esempio 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L’istanza deve essere presentata online all'INPS attraverso apposita procedura, o, in alternativa
avvalersi dell’assistenza del Patronato INAS-CISL.
Superstiti
In caso di morte del dipendente in attività di servizio e per causa di servizio, i superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità ordinaria possono presentare domanda di pensione privilegiata indiretta, entro e non oltre 5 anni dalla data del decesso del dante causa.
Inoltre, al coniuge e agli orfani minorenni del dipendente deceduto, per qualunque causa, in servizio e per fatti di servizio o del pensionato titolare di assegno privilegiato di prima categoria, spetta un trattamento speciale per la durata di tre anni pari all’intero importo della pensione privilegiata diretta di prima categoria.