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Pensione di vecchiaia in totalizzazione

Cos’è e come funziona

Pensione di vecchiaia in totalizzazione
Pensione di vecchiaia in totalizzazione

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Pensione di vecchiaia in totalizzazione

 

Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si matura al perfezionamento dei seguenti requisiti di età e contribuzione:

  • il raggiungimento di 66 anni di età per gli uomini e per le donne fino al 31 dicembre 2026;
  • un’anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni;
  • la sussistenza degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, come, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro o la cancellazione dall'albo professionale, e così via.

Destinatari

La facoltà della totalizzazione dei periodi assicurativi per il pensionamento di vecchiaia può essere esercitata dai lavoratori iscritti:

  • all’ Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO): Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previdenziali privatizzati;
  • alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati;
  • al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Decorrenza differita della pensione

Alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si applica la “finestra mobile” di 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi previsti.

Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola (o AFAM) la decorrenza è fissata al 1° settembre (o 1° novembre) dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti.

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