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PENSIONE DI VECCHIAIA

Differenza tra sistema retributivo e contributivo

PENSIONE DI VECCHIAIA
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PENSIONE DI VECCHIAIA

Il sistema pensionistico è da anni sottoposto a numerosi interventi e riforme da parte del legislatore che hanno modificato le regole ed i requisiti per andare in pensione. La legge Fornero del 2011 ha ridefinito i criteri di accesso della pensione di vecchiaia sia nel regime retributivo sia nel regime contributivo.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL REGIME RETRIBUTIVO

(Inizio assicurazione previdenziale prima del 1° gennaio 1996)

Possono accedere alla pensione di vecchiaia i lavoratori che abbiamo maturati contributi prima del 1996.

A partire dal 1992, l’età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia è andata via aumentando. Con la riforma del 2011 sono stati ridefiniti i requisiti della pensione di vecchiaia sia nel regime retributivo che in quello contributivo, adeguandoli alla speranza di vita ed equiparando il requisito anagrafico delle donne a quello degli uomini.

 

Requisiti

Fino al 31 dicembre 2026, il requisito anagrafico è di 67 anni di età per le lavoratrici e i lavoratori.

Dal 2025, per i lavoratori dipendenti della PA, laddove inferiori, i limiti ordinamentali stabiliti dai rispettivi settori di appartenenza sono elevati al requisito anagrafico della pensione di vecchiaia di 67 anni

Per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia è richiesta una contribuzione minima di 20 anni i lavoratori autonomi e dipendenti di tutti i settori. Sono utili i contributi obbligatori, da riscatto o figurativi di qualsiasi tipo.

Per i lavoratori del settore pubblico

  • A partire dal 1° gennaio 2025, previo accordo tra lavoratore e pubblica amministrazione, i dipendenti possono rimanere in servizio non oltre il 70esimo anno di età. Tale opportunità è ammessa nel limite del 10% della facoltà assunzionale autorizzata. Inoltre, il personale del Servizio Sanitario Nazionale (infermieri, dirigenti, medici) può presentare domanda per essere autorizzato alla prosecuzione dell’attività di lavoro anche oltre il 40esimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo di 70 anni.

La facoltà di rimanere in servizio fino al 70esimo anno di età è preclusa al personale delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la particolare tipologia di lavoro svolto.

Per le lavoratrici madri (art. 1, c. 40 legge 335/1995)

Le lavoratrici madri, rientranti nel sistema contributivo puro o che abbiano optato per tale sistema, possono scegliere di:

  • anticipare l’età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 12 mesi, a condizione che abbiano maturato il requisito contributivo. A partire dal 2025, il limite massimo di riduzione del requisito anagrafico di 12 mesi viene elevato a 16 mesi per le lavoratrici con 4 o più figli.

In alternativa, le lavoratrici possono optare per un coefficiente di trasformazione utile per il calcolo della pensione maggiorato di 1 anno in caso di 1 o 2 figli, e maggiorato di 2 anni in caso di 3 o più figli.

Non possono godere di questa agevolazione coloro che vanno in pensione anticipata “Opzione Donna”.

 

Requisito di cessazione del rapporto di lavoro:

È richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. In questo caso il lavoratore è tenuto a presentare la domanda di pensione di vecchiaia, fermo restando che, nel settore privato, il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, fatto salvo il preavviso. Per il lavoro autonomo non è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro.

 

Decorrenza della pensione

Per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei dipendenti del settore privato, degli autonomi e alla Gestione separata dell’Inps, la pensione di vecchiaia decorre:

  • dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti anagrafici, ovvero dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti contributivi se non sono stati già raggiunti;
  • su domanda dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • per i dipendenti della scuola e il personale AFAM, decorre, rispettivamente, dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di perfezionamento dei requisiti di legge.

 

Presentazione della domanda

La domanda di pensione di vecchiaia può essere presentata dall’interessato attraverso i servizi telematici offerti dal Patronato INAS CISL.

 

LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

La pensione di vecchiaia è una prestazione previdenziale erogata ai lavoratori/lavoratrici dipendenti e autonomi che hanno raggiunto l’età pensionabile e un’anzianità contributiva minima. Il regime contributivo si applica ai soggetti con prima contribuzione accreditata dopo il 31 dicembre 1995 oppure ai soggetti con un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni che optano per tale regime. L’importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo, cioè sulla base dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa.

 

Beneficiari

Possono richiedere la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo i lavoratori autonomi e dipendenti, pubblici e privati, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e alle sue forme esclusive (ex Inpdap) e sostitutive (ex Enpals), oltreché gli iscritti alla Gestione separata dell'Inps. La condizione principale è che il primo accredito di contributi sia successivo al 31 dicembre 1995.

 

Requisiti

Ferma restando la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, per avere diritto a questa pensione, sono necessari:

  • almeno 67 anni di età (adeguati alla speranza di vita);
  • almeno 20 anni di contributi accreditati a qualsiasi titolo (obbligatori, volontari, da riscatto, ricongiunti, figurativi);
  • un importo della pensione non inferiore a quello dell’assegno sociale. A partire dal 1° 1° gennaio 2024, infatti, il diritto alla pensione è subordinato al raggiungimento di un importo minimo non inferiore ad 1 volta il valore dell’assegno sociale. Per l’anno 2025 è pari a € 538,69.

In mancanza di questi requisiti, è possibile accedere alla pensione di vecchiaia al raggiungimento di:

  • 71 anni di età;
  • almeno 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto, ricongiunta), esclusi i contributi figurativi accreditati a qualsiasi titolo;
  • a prescindere dall’importo della pensione.

Novità per raggiungere il requisito dell’importo “soglia” con la previdenza complementare

Dal 2025, i soggetti, con contribuzione a decorrere dal 1° gennaio 1996 ed iscritti alla previdenza complementare, possono raggiungere l’importo soglia (pari al valore dell’assegno sociale vigente) “sommando” il valore teorico della prestazione liquidata in forma di rendita con quello della prima rata di pensione obbligatoria. Solo in questo caso, il valore teorico della rendita complementare viene determinato applicando al montante accumulato nel fondo pensione i coefficienti di trasformazione previsti per il calcolo della pensione obbligatoria e vigenti al momento del pensionamento.

 

Requisito di cessazione del rapporto di lavoro

È richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. In questo caso il lavoratore è tenuto a presentare la domanda di pensione di vecchiaia, fermo restando che, nel settore privato, il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, fatto salvo il preavviso. Per il lavoro autonomo non è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro.

 

Decorrenza della pensione

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti, sempreché, alla stessa data, sia cessato qualsiasi rapporto di lavoro dipendente. Inoltre, se il lavoratore lo richiede espressamente, la pensione decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Restano fissate, invece, al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di riferimento, le decorrenze per il personale della scuola e per il personale docente dell’università.

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