Pensione ai superstiti in totalizzazione
La facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici ai superstiti di un assicurato e per i decessi avvenuti dopo l'entrata in vigore del Dlgs. 42/2006 (ossia, dal 3 marzo 2006) anche se il lavoratore sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
Requisiti
Il diritto alla pensione indiretta è conseguito in base sia ai requisiti di assicurazione e di contribuzione sia agli ulteriori requisiti richiesti dalla forma assicurativa a cui il dante causa era iscritto al momento della morte.
Per l’Assicurazione Generale Obbligatoria IVS INPS sono richiesti almeno 15 anni di contribuzione in qualsiasi epoca o, in alternativa, almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 nell’ultimo quinquennio.
Destinatari
La facoltà della totalizzazione dei periodi assicurativi per la liquidazione dei trattamenti
pensionistici ai superstiti può essere esercitata dai lavoratori iscritti:
- all’ Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO): Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
- alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previdenziali privatizzati;
- alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati;
- al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Decorrenza
La pensione ai superstiti in regime di totalizzazione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso dell' assicurato.