ASSEGNO SOCIALE
L'Assegno sociale è una prestazione assistenziale che non dipende dal versamento dei contributi ed è erogata, a domanda, in favore di soggetti che si trovano in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, al raggiungimento dei 67 anni di età anagrafica.
La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile, pertanto non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero.
Il beneficio non è reversibile ai familiari superstiti.
Dal 1° gennaio 1996 l'Assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.
A chi è rivolto
Il beneficio è rivolto:
- ai cittadini italiani;
- ai cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza;
- ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007);
- ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
Decorrenza e durata
Il pagamento dell'Assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio, in quanto, ogni anno l’INPS pone in essere l’attività di verifica per accertare se permangono i requisiti socio-economici per l’erogazione dell’assegno.
Limiti di reddito
I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.
Chi non possiede nessun reddito riceve l’intero assegno. Qualora invece si fosse?in possesso di un reddito che comunque non superi una determinata soglia (per una persona sola 6.947,33€, per una persona coniugata 13.894,66€), l’assegno sociale verrà erogato per una somma ridotta pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno e l’ammontare del reddito annuale percepito.
Il superamento del limite di reddito previsto comporta la sospensione dell’assegno.
Come funziona
Il pagamento dell’Assegno sociale inizia dal primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda.
Il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.
L'Assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 29 giorni.
Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.
Importi
L’importo dell’assegno sociale per il 2025, è pari a € 538,69 moltiplicato per 13 mensilità.
Tuttavia, per essere percettore del beneficio è necessario rispettare determinati limiti di reddito ovvero:
- € 7.002,97 annui lordi se il potenziale percettore non è coniugato;
- € 14.005,94 annui lordi se il potenziale percettore è coniugato.
Hanno diritto all'assegno in misura intera:
- i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
- i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno.
Hanno diritto all'assegno in misura ridotta:
- i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno;
- i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'Assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno (€ 14.005,94).
L'ASSEGNO NON È SOGGETTO ALLE TRATTENUTE IRPEF
Requisiti
- Compimento del 67° anno di età
- Stato di bisogno economico
- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea e per gli extracomunitari il possesso di permesso di soggiorno CE-SLP
- Residenza sul territorio nazionale
- Residenza in Italia di almeno dieci anni continuativi (dal 1°gennaio 2009)
Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura (quelli esenti da imposta) al netto dell’imposizione fiscale, con la sola esclusione del reddito della casa di abitazione e del TFR/TFS.
Come fare domanda
La domanda può essere presentata personalmente online mediante il servizio dedicato presente sul sito istituzionale INPS, o in alternativa avvalendosi dell’assistenza qualificata del nostro Patronato INAS CISL.
Maggiorazione assegno sociale
L’importo dell’assegno viene maggiorato a seconda l’età anagrafica del richiedente.
Questa maggiorazione costituisce una quota fissa aggiuntiva dell’assegno, separata da esso, non soggetta a perequazione.
Gli importi sono di:
- € 12,92 (età minima per richiedere tale maggiorazione è 67 anni);
- € 20,66 (età minima per richiedere tale maggiorazione è 75 anni).