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Rivalutazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo INPS: illegittimità del blocco, per gli anni 2012 e 2013

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 70 del 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 6 maggio 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, nella parte in cui prevede che: “In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”.

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