Decreto crescita, le misure fiscali di maggiore interesse

Decreto crescita, le misure fiscali di maggiore interesse

Il 30 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 il Decreto legge n. 34/2019, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, entrato in vigore il 1° maggio scorso.

Ecco le misure fiscali di maggiore interesse:

Art. 8- Sisma bonus

Il bonus previsto per le zone classificate a rischio sismico 1 (sismicità alta) viene esteso agli interventi realizzati nei comuni delle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 (sismicità medio-alta e medio-bassa).

Art. 10- Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico (Ecobonus e Sismabonus)

Per gli interventi di efficienza energetica e gli interventi di adozione di misure antisismiche, i soggetti aventi diritto alle relative detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Le modalità attuative di tali disposizioni saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 15- Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

I Comuni, Regioni, Province, Città metropolitane possono stabilire l'esclusione delle sanzioni relative alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati negli anni dal 2000 al 2017 dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione. Gli enti territoriali che intendono dare attuazione a tale definizione agevolata dovranno approvare la relativa disciplina entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e darne comunicazione sul proprio sito internet istituzionale entro 30 giorni dall'adozione.

Inoltre, con tale provvedimento gli enti territoriali stabiliranno:

  1. a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
  2. b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  3. c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonchè la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  4. d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

A seguito della presentazione dell'istanza verranno sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di competenza degli enti territoriali, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi.

Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

08/05/2019

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