Ape Volontario, restituzione credito d’imposta

Ape Volontario, restituzione credito d’imposta

L'Ape volontario (previsto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019) è un prestito corrisposto in quote mensili da un Istituto bancario scelto dal richiedente e restituito una volta avuto accesso alla pensione vera e propria.
Come è noto, al prestito pensionistico si può accedere 3 anni e 7 mesi prima di acquisire il diritto a pensione di vecchiaia, purché si siano maturati almeno 20 anni di contribuzione e perfezionato il requisito anagrafico, che per il 2018 è fissato a 66 anni e 7 mesi di età, mentre per il 2019 sarà pari a 67 anni di età, per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita.
Inoltre, il rimborso dell'Ape Volontario è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza e il suo recupero avviene con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni, a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
E' importante ricordare che, per non gravare troppo sul pensionato, lo Stato ha riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50% dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.
Con risoluzione n. 88/E del 17 dicembre u.s., l'Agenzia delle Entrate chiarisce la procedura che l'INPS, in qualità di sostituto di imposta, deve adottare per quanto riguarda la restituzione del credito di imposta spettante sugli oneri connessi all'Ape volontario nei confronti dei pensionati residenti all'estero e dei pensionati incapienti. I primi, infatti, beneficiano del regime fiscale agevolato previsto dalle convenzioni internazionali, i secondi, ossia i pensionati appartenenti alla cd. “no tax area” dal momento che hanno redditi da pensione non superiore a 8.125 euro, non versano IRPEF.
Pertanto queste due categorie, ad avviso dell'INPS, rimarrebbero escluse dal beneficio fiscale del credito d'imposta spettante sugli oneri di finanziamento dell'Ape Volontario.
L'Agenzia delle Entrate, nel presupposto che i soggetti residenti all'estero e quelli incapienti possano beneficiare dell'APE volontaria, si ritiene, in linea con quanto affermato nella relazione tecnica alla norma di introduzione dell'APE volontaria, secondo cui “il credito di imposta dà luogo a rimborso in caso di incapienza…”, che il credito di imposta in esame, sotto forma di rimborso, possa essere riconosciuto dall'INPS, in favore di detti soggetti, per l'intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, ha reso noto che lo stesso Istituto di Previdenza, può recuperare il credito successivamente, rivalendosi sul monte ritenute da versare mensilmente all'Erario.

19/12/2018

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