Vaccino anti COVID-19 agli anziani incapaci ricoverati nelle Rsa: chi decide per loro?

Vaccino anti COVID-19 agli anziani incapaci ricoverati nelle Rsa: chi decide per loro?

Il Decreto Legge 5 gennaio 2021 n.1 prevede norme per l'attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19.
Il Ministro della Salute adotta un piano strategico nazionale per le vaccinazioni anti Covid-19, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.
Il Decreto n. 1/2021 prevede specifiche procedure per l'espressione del consenso alla somministrazione del trattamento per gli ospiti di residenze sanitarie assistite o altre strutture analoghe.
Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni di cui sopra, a mezzo del:
-tutore;
-curatore;
-amministratore di sostegno;
-fiduciario (nominato dopo aver determinato le proprie disposizioni anticipate di trattamento, art.4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219).

In particolare il consenso informato:
- della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del Codice Civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità;
- della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata.

Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni ANCHE attraverso la volontà eventualmente già espressa dall'interessato attraverso le DAT e registrata nella banca dati DAT presso il Ministero della Salute o attraverso la volontà che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata, ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso per il vaccino.

In difetto sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività sono svolte dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.

Il soggetto che esprime il consenso per la persona incapace ricoverata presso la struttura sanitaria, sentiti, quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti covid-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio. Il consenso al vaccino, reso in conformità alla volontà dell'interessato o, in difetto, in conformità a quella delle persone legalmente capaci ad esprimerlo per suo conto, è immediatamente e definitivamente efficace.

Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, o, in difetto, da quella delle persone legalmente capaci ad esprimerlo. Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al Giudice Tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione. La norma predetta prevede che “nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del Codice Civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria”.

Qualora non sia possibile procedere con ricorso al Giudice Tutelare, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti legalmente capaci a rappresentare l'incapace, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno ai fini della prestazione del consenso, è comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al Giudice Tutelare competente per territorio sulla struttura stessa. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui prima, il Giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti dovuti, convalida con Decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso dall'amministratore di sostegno ai fini della prestazione del consenso, ovvero ne denega la convalida.

Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui sopra, il Decreto motivato immediatamente esecutivo del Giudice Tutelare è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante legale della persona incapace ricoverata, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui sopra priva di ogni effetto il provvedimento del Giudice Tutelare che sia comunicato successivamente.

Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del Decreto di convalida.

Decorso il termine delle quarantotto ore successive alla scadenza del termine di comunicazione del provvedimento da parte del Giudice Tutelare, senza che sia stata effettuata la comunicazione all'interessato ed al relativo rappresentante individuato, il consenso espresso si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.

In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice Tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

08/01/2021

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