Pensione d’invalidità 2020: L’aumento a chi spetta

Pensione d’invalidità 2020: L’aumento a chi spetta

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 152/2020, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, là dove stabilisce che i benefici incrementativi spettanti agli invalidi civili totali sono concessi ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni, anziché ai soggetti di età superiore ai 18 anni.

Il caso che ha portato i Giudici Costituzionali ad occuparsi della legittimità dell'art. 38 predetto riguardava una donna di anni 47, affetta da tetraplegia spastica prenatale, invalida la lavoro al 100 per cento, la quale lamentava l'insufficienza della pensione di invalidità da lei percepita (ex art. 12 l. n. 118/71) al fine di garantirle il soddisfacimento dei bisogni primari della vita.

L'importo mensile della pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, oggi pari a 286,81 euro, è, infatti, innegabilmente e manifestamente insufficiente ad assicurare agli interessati il "minimo vitale" e non rispetta, dunque, il limite invalicabile del nucleo essenziale del "diritto al mantenimento", garantito ad ogni cittadino inabile al lavoro dall'art. 38, comma 1 Cost.

La legittimità costituzionale riguarda l'art. 38, comma 4, l. 448/01 nella parte in cui subordina il diritto degli invalidi civili totali, affetti da gravissima disabilità e privi di ogni residua capacità lavorativa, all'incremento limitato al raggiungimento del requisito anagrafico del 60° anno di età.

Il requisito anagrafico previsto dalla legge là dove stabilisce che i benefici incrementativi spettanti agli invalidi civili totali sono concessi ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni, anziché ai soggetti di età superiore a 18 è irragionevole in quanto anche nella fase anagrafica tra i 18 anni ed i 59 le minorazioni fisio-psichiche che comportano una invalidità totale non sono diverse rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, poiché la limitazione discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento.

La sentenza rileva che la maggiore spesa a carico dello Stato, derivante dall'estensione della maggiorazione agli invalidi civili – nel rispetto delle soglie di reddito stabilite dalla legge 448 del 2001 – non viola l'articolo 81 Cost. poiché sono in gioco diritti incomprimibili della persona. I vincoli di bilancio, dunque, non possono prevalere.

La Corte ha peraltro ritenuto di graduare gli effetti temporali della sua sentenza, facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La Corte ha concluso che resta, comunque, ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché sia garantita agli invalidi civili totali l'effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costitu

04/08/2020

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