Unioni civili tra persone dello stesso sesso e diritto alla reversibilità

Unioni civili tra persone dello stesso sesso e diritto alla reversibilità

Buongiorno, ho letto sui giornali che nel caso di unioni civili tra persone dello stesso sesso spettano le pensioni di reversibilità. Volevo avere notizie in merito. Grazie. P., Belluno

La recente legge n. 76 del 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio u.s. ed in vigore dal 5 giugno, istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto. Due persone dello stesso sesso, maggiorenni, possono costituire una unione civile mediante la dichiarazione, alla presenza di due testimoni, di fronte all'Ufficiale dello Stato civile che poi provvede alla registrazione degli atti nel relativo archivio.

Le parti acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri ovvero assistenza morale e materiale, coabitazione ad eccezione dell'obbligo di fedeltà. Le parti possono scegliere il regime legale di comunione dei beni salva diversa convenzione. In caso di scioglimento del rapporto, alla parte spetta l'assegno di mantenimento analogo all'assegno divorzile.

Sono estesi ai partner dell'unione civile le disposizioni del Codice Civile riguardanti i diritti successori. Tra i diritti riconosciuti vi rientrano anche il diritto ad ottenere la pensione indiretta (nei casi in cui il decesso non riguardi un soggetto pensionato) e le pensioni di reversibilità (nel caso in cui il decesso riguardi un soggetto pensionato), al pari dei coniugi uniti in matrimonio, ovvero del coniuge superstite del soggetto già titolare della pensione (pensione di reversibilità) o del superstite del soggetto deceduto prima del pensionamento, che abbia maturato il diritto a pensione.

Questo perché le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono considerate dalla legge “formazioni sociali” ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

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