Reddito e Pensione di Cittadinanza, i nuovi requisiti di accesso

Reddito e Pensione di Cittadinanza, i nuovi requisiti di accesso

Con la legge 28 marzo 2019, n. 26, è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che istituisce il Reddito di Cittadinanza (RdC) e la Pensione di Cittadinanza (PdC). Vi illustriamo le modifiche introdotte dalla legge di conversione.

Tra le principali modifiche vi segnaliamo la possibilità di ritirare la Pensione di Cittadinanza in contanti alle Poste o in banca, mediante gli ordinari meccanismi di pagamento delle pensioni (non si dovrà cioè necessariamente utilizzare la carta RdC). L'attuazione di tale disposizione, tuttavia, non è immediata, essendo rimessa all'adozione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione 26/2019.

Sono stati rafforzati i benefici per le famiglie in cui sono presenti disabili gravi o in condizione di non autosufficienza. Tali nuclei vedono un incremento dell'importo massimo di RdC erogabile (in presenza di almeno quattro componenti) da 1.050 euro a 1.100 euro mensili e l'accrescimento della soglia limite di patrimonio mobiliare disponibile, come definito a fini ISEE, per l'accesso all'RdC/PdC. Nello specifico la soglia aggiuntiva connessa allo stato di disabilità viene portata a 5.000 euro o a 7.500 euro rispettivamente per ogni componente in condizione di disabilità media o grave. Cosicché, ad esempio, una famiglia con tre soggetti di cui uno con disabilità grave può possedere un patrimonio mobiliare di 17.500 euro (15.000 euro in caso di un componente con disabilità media) senza perdere il diritto alla fruizione del beneficio. Viene, inoltre, consentita la possibilità di ottenere la Pensione di Cittadinanza anche nei confronti di quei nuclei familiari in cui ci siano componenti con meno di 67 anni in stato di grave disabilità o in condizione di non autosufficienza.

Viene meno, inoltre, l'esclusione dal Rdc, prevista dal decreto-legge prima della conversione, per i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie. La legge di conversione, infatti, limita l'esclusione al solo componente disoccupato (non più al nucleo) che abbia presentato le dimissioni volontarie con riferimento ai dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, riducendo nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza ai fini del reddito di cittadinanza.

Un altro intervento da menzionare è la modifica dei requisiti di accertamento dello stato di disoccupazione. La norma prevede che si considerino in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo non superi la soglia di esenzione fiscale (8mila euro per i lavoratori dipendenti, 4.800 euro gli autonomi).

Arrivano, inoltre, una serie di modifiche per evitare abusi nell'erogazione dell'RdC e della PdC, in particolare per i cittadini extracomunitari. Costoro dovranno farsi certificare reddito e composizione del nucleo familiare dal Paese di origine, con traduzione in italiano e validazione del consolato. La certificazione non sarà necessaria in tre ipotesi: a) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni. Dato che servirà un decreto ministeriale per individuare gli Stati esonerati dalla disposizione nelle more della sua emanazione l'Inps ha provveduto a sospendere l'istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari.

Tra le altre strette introdotte in sede di conversione in legge del DL 4/2019 si prevede che ai fini del raggiungimento della soglia di 30.000 euro, intesa come beni immobili disponibili oltre la quale si perde il diritto al RdC e alla PdC, concorrono non solo gli immobili presenti in Italia ma anche quelli eventualmente posseduti all'estero.

Non sarà, inoltre, più sufficiente la separazione o il divorzio per costituire due nuclei familiari distinti e, quindi, centrare gli standard di reddito previsti per l'RdC e la PdC. Occorrerà, infatti, acquisire due diverse residenze. Al riguardo, con la legge di conversione è stato precisato che, laddove la separazione o il divorzio siano avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale. In caso di figli minori, inoltre, si considererà ai fini del calcolo dell'ISEE anche la situazione patrimoniale e reddituale del genitore non convivente nel nucleo familiare e non coniugato con l'altro genitore (Isee Minorenni).

Infine, un ulteriore intervento operato dalla legge di conversione riguarda l'esclusione dal RdC e dalla PdC al richiedente che sia sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero sia stato condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché la neutralizzazione, ai fini della individuazione della scala di equivalenza, di membri del nucleo che si trovino nelle predette condizioni di sottoposti a una misura cautelare ovvero condannati.

L'Inps offre anche alcuni chiarimenti circa la nozione di reddito familiare e sul calcolo del beneficio stesso. In primo luogo viene ribadito che il reddito familiare ai fini Rdc/Pdc non coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) rilevabile dall'attestazione ISEE. La base di partenza per il calcolo del reddito familiare dovrà essere data dalla somma di tutti i redditi e trattamenti assistenziali che già concorrono alla formazione dell'ISR (reddito complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti, redditi soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta d'imposta, redditi esenti, assegni per il mantenimento dei figli, reddito figurativo di attività finanziarie, ecc.), senza tuttavia poter operare anche la sottrazione delle componenti che invece vengono sottratte nell'ambito dell'ISEE. Ciò significa che le famiglie in cui sono presenti spese deducibili dall'ISR (es. le spese sanitarie per disabili, gli assegni per il coniuge, la deduzione per redditi da lavoro dipendente ovvero pensione, le spese su base nucleo per il canone di locazione, ecc.) potrebbero non acquisire il diritto al beneficio.
Viene, inoltre, precisato che i beneficiari in abitazione in locazione o con mutuo possono godere anche solo della componente ad integrazione dell'affitto o del mutuo ancorché, per ragioni di reddito, non abbiano diritto all'erogazione della componente di integrazione del reddito familiare.

 

 

18/07/2019

Condividi l'articolo su: