Legittima difesa, a breve la pubblicazione della legge

Legittima difesa, a breve la pubblicazione della legge

Il disegno di legge per la tutela del domicilio e per la difesa legittima è stato approvato dal Parlamento. Attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento modifica le norme in materia di difesa domiciliare e di eccesso colposo ed interviene sul reato di furto in abitazione e rapina e sul delitto di violazione di domicilio.

In particolare, nei casi di legittima difesa domiciliare, si considera “sempre” sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. Viene considerato, inoltre, sempre in stato di legittima difesa chi, all'interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l'intrusione da parte di una o più persone, posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica. Al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

La legge prevede, inoltre, la possibilità di escludere, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.

Il disegno di legge modifica l'articolo 165 del codice penale il quale prevede che, nei casi di condanna per furto in appartamento, la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Il provvedimento interviene anche sul reato di violazione di domicilio inasprendone il quadro sanzionatorio. È infatti elevata da sei mesi ad un anno nel minimo e da 3 a 4 anni nel massimo, la pena detentiva per il reato di violazione di domicilio.

Il disegno di legge modifica, inoltre, la cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando la pena detentiva, nel minimo dagli attuali 3 anni a 4 anni e nel massimo dagli attuali 6 anni a 7 anni.

Viene inasprita, inoltre, la cornice sanzionatoria del reato di rapina: la pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta ferma il massimo fissato a dieci anni.

Per la rapina aggravata la pena della reclusione è elevata nel minimo da cinque a sei anni e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.000 a 4.000 euro. Per le ipotesi pluriaggravate, la pena della reclusione è elevata nel minimo da 6 a 7 anni, e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.500 a 4.000 euro.

Il provvedimento introduce un nuovo comma all'art. 244 c.c. prevedendo che, nei casi di eccesso colposo di cui al 2° comma all'art. 55 del c.p., al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità. Quest'ultima, dovrà essere calcolata dal Giudice con equo apprezzamento, tenendo conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

Viene previsto il nuovo articolo 115 bis all'interno del T.U. delle spese di giustizia; la normativa estende le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo.

Infine, sempre in tema di legittima difesa, attraverso una modifica all'art. 132 bis delle disp. att. c.p.p., la nuovo legge prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatesi in presenza delle circostanze di cui agli artt. 52 e 55 del c.p.

A breve sarà disponibile, sull'argomento, un approfondimento.

08/04/2019

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