Legge di Bilancio 2019, una manovra confusa (Contromano)

Legge di Bilancio 2019, una manovra confusa (Contromano)

L'editoriale del segretario nazionale Patrizia Volponi sull'ultimo numero di Contromano

Lo scorso dicembre è stata approvata la Legge di Bilancio 2019, manovra che suscita grande preoccupazione nei Sindacati Confederali, delusi dai provvedimenti economici e sociali annunciati dal Governo Conte.
Ed è per questo che il nostro Sindacato ha espresso, unitamente a Cgil e Uil, il proprio dissenso e lo ha fatto attraverso la grande manifestazione che si è svolta a Roma il 9 febbraio. Tutti insieme, pensionati e lavoratori, giovani e donne sono scesi in piazza per contestare le scelte del Governo che si rivelano miopi e recessive in quanto incidono negativamente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione sociale e investimenti produttivi, negando al Paese, in particolare alle sue aree più deboli, una prospettiva di rilancio economico e sociale.
“Il Governo deve cambiare marcia, più investimenti e meno sussidi” come ha detto il Segretario Generale della Cisl Anna Maria Furlan.
Nella manovra vengono confusi provvedimenti di carattere previdenziale con quelli prettamente assistenziali ostacolando la ricerca e la creazione di posti di lavoro.
La spesa assistenziale prevista – che include reddito e pensione di cittadinanza – aumenta la spesa pubblica in deficit lasciando di fatto pochissime risorse per lavoro, sviluppo, infrastrutture e alimentando la forbice tra previdenza e assistenza, questione centrale che ancora oggi rimane irrisolta.
Sul fronte previdenziale, poi, occorreva superare la rigidità della Legge Fornero, ripristinando una flessibilità in uscita che tenesse conto della gravosità di alcuni lavori e dello stato di salute di tanti lavoratori.
Una parte del problema era stato risolto con l'Ape Sociale, prorogata a tutto il 2019, strumento che riteniamo debba diventare strutturale. Quota 100 potrebbe essere una possibilità di uscita anticipata dal mondo del lavoro ma rimangono alcune storture; basti pensare ai lavoratori discontinui e alle donne con carriere frammentarie che difficilmente riusciranno a raggiungere i 38 anni di contributi, tanto più che non viene riconosciuto il lavoro di cura. Per queste ultime infatti la media nazionale è di circa 25 anni di contributi a causa del frequente abbandono del lavoro per dedicarsi alla famiglia.
Permane rabbia e delusione in quanto continuano i tagli sui redditi dei pensionati: cambiano i politici, cambiano i Governi ma quando questi ultimi hanno bisogno di trovare soldi mettono sempre le mani in tasca ai pensionati, vero e proprio bancomat dello Stato. ‘Fare cassa' con le pensioni è sicuramente più facile e diretto rispetto al stanare gli evasori fiscali, far emergere il lavoro nero o, ancora, intervenire sui grandi patrimoni e altri redditi.
Rammarica il fatto che l'attuale compagine governativa abbia disatteso completamente gli accordi che il Sindacato aveva sottoscritto con il precedente Governo, accordi che per i pensionati prevedevano la rivalutazione a scaglioni e quindi più favorevole. È stato, invece, scelto di intervenire nuovamente sull'indicizzazione, per togliere soldi ai pensionati e finanziare le promesse lanciate in campagna elettorale.
Non si parla più di lotta all'evasione fiscale ma, al contrario, è previsto un condono – seppur limitato ai parametri dell'ISEE – con relativo saldo e stralcio delle cartelle. Un vero e proprio affronto nei confronti di chi, lavoratori e pensionati, subisce circa il 90% del carico fiscale del Paese. Non dimentichiamoci che i pensionati italiani sono i più tartassati d'Europa.
Ancora una volta, il Sindacato è chiamato a una forte posizione atta a indurre quell'auspicato cambiamento di scelte del Governo sollecitando un confronto vero a difesa degli interessi generali di tutti coloro che rappresentiamo e non solo.
Analizzando i provvedimenti contenuti sul decreto i più significativi sono sicuramente quelli di seguito elencati.


REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA
Le risorse previste dalla Legge di Bilancio 2019 per il Reddito di Cittadinanza (che per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza) è pari a 7.100 milioni di euro per il 2019; 8.055 milioni di euro per il 2020 e, infine, 8.317 di euro per il 2021. Tuttavia, tali stime sono state riviste al ribasso dal Governo, attestandosi nella misura di 5.974 milioni di euro per il 2019, di 7.571 milioni per il 2020, di 7.818 milioni di euro per il 2021 e di 7.663 milioni dal 2022. Il Reddito di Cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di determinati requisiti.

Requisiti di residenza e di soggiorno

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione Europea, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno UE, residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.

Requisiti reddituali e patrimoniali

• un reddito ISEE inferiore ai 9.360 euro annui lordi;
• un valore del patrimonio immobiliare (esclusa la casa di abitazione), non superiore a una soglia di 30.000 euro;
• un patrimonio mobiliare (come indicato ai fini ISEE) non superiore ai 6.000 euro;
• un reddito familiare inferiore ai 6.000 euro annui. La predetta soglia viene innalzata a euro 7.560 euro annui per la Pensione di cittadinanza.

Requisiti con riferimento al godimento di beni

• nessun componente del nucleo familiare deve risultare intestatario di autoveicoli immatricolati entro i 6 mesi antecedenti la presentazione della domanda diretta a ottenere il Reddito di Cittadinanza, o possedere un'auto con una cilindrata superiore a 1.600, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 ovvero essere intestatario a qualunque titolo, o avere la disponibilità, di navi e imbarcazioni.
Non hanno diritto al Reddito di Cittadinanza tutti coloro che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché i soggetti ricoverati in Istituti di lungodegenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato. Inoltre, non possono presentare domanda di Reddito di Cittadinanza tutti quei soggetti facenti parte di nuclei familiari dove vi siano componenti inoccupati a seguito di dimissioni volontarie, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
La domanda può essere presentata tramite i Caf o gli uffici postali e di seguito valutata dall'INPS entro i seguenti 5 giorni lavorativi. Nei successivi 30 giorni il soggetto sarà convocato dai Centri dell'Impiego e dovrà presentare una dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro, nonché l'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, denominato “Patto per il Lavoro o d'inclusione”.
Il Reddito di Cittadinanza non può superare l'importo di 780 euro mensili per un singolo e di 1.330 euro in presenza di un nucleo familiare formato da 5 componenti di cui 2 minorenni. Lo stesso beneficio, inoltre, non può essere inferiore a 480 euro annui.
Il beneficio economico può essere erogato per un periodo non superiore ai 18 mesi e rinnovato, previa sospensione dello stesso per un periodo pari a 1 mese. Tale sospensione non opera in caso di Pensione di Cittadinanza, la quale diventerà permanente.
Bisogna tener presente che il Reddito di Cittadinanza è compatibile con il godimento della Naspi e con gli strumenti di sostegno non sottoposti alla prova dei mezzi (accertamento della situazione reddituale e patrimoniale dell'individuo).
Questo beneficio economico verrà erogato attraverso la Carta Reddito di Cittadinanza, con la quale è fatto assoluto divieto di consumo di beni e servizi provenienti dal gioco d'azzardo e che portano alla ludopatia, pena la revoca del beneficio. Si potranno effettuare prelievi di contanti entro il limite mensile di 100 euro.
Inoltre, chiunque, al fine di ottenere il Reddito di Cittadinanza, presenti dichiarazioni mendaci è punito con la reclusione da 2 a 6 anni, con la conseguente perdita del beneficio (con efficacia retroattiva). Nel caso in cui venga accertato il dolo la prestazione non può essere richiesta prima che siano trascorsi 10 anni.
Per chi non rispetta gli impegni contenuti nel Patto di inclusione sono previsti fino a tre richiami, e il taglio da due a sei mensilità, prima della decadenza.

QUOTA 100
• La dotazione è pari a 3,9 miliardi di euro;
• è diretta a favorire l'accesso a pensione in forma anticipata a tutti quei soggetti che abbiano compiuto almeno i 62 anni di età e maturato una contribuzione minima di 38 anni;
• dovrebbe fare riferimento a una platea di 315.000 soggetti, di cui il 60% dovrebbe provenire dal settore privato (189.000) e il restante 40% (126.000) dal settore pubblico;
• ai fini del conseguimento del pensionamento tramite Quota 100, è prevista la facoltà agli iscritti a una o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di un trattamento in una delle gestioni, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti;
• chi accede al pensionamento anticipato tramite Quota 100 non può cumulare il reddito da pensione con redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale non superiori a circa 5.000 euro, fino al compimento dell'età anagrafica con cui si accede a pensione di vecchiaia (al 67° anno di età per il 2019);
• chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 consegue il diritto alla decorrenza della pensione alla data del 1° aprile 2019. Invece, agli iscritti all'AGO, che maturano i 62 anni di età e i 38 di contributi a partire dal 1° gennaio 2019, l'assegno verrà erogato dopo che sia passata una finestra mobile di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi;
• al fine di garantire il buon andamento della P.A., i dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro il 29 gennaio 2019 hanno diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro la data del 1° agosto 2019; invece, per chi matura i requisiti a partire dalla data del 30 gennaio 2019, la decorrenza della pensione sarà soggetta a una finestra mobile di 6 mesi. Sempre inerente al pubblico impiego, la domanda di pensionamento dovrà essere effettuata dai pubblici dipendenti con un preavviso di almeno 6 mesi all'Amministrazione di appartenenza;
• limitatamente a Quota 100, non trova applicazione l'art. 2 c. 5 del D.L. n. 101/2013; (che prevede i limiti ordinamentali nella P.A);
• entro il 28 febbraio 2019 il personale del comparto scuola assunto a tempo indeterminato che abbia maturato tutti i requisiti per accedere a pensione anticipata tramite Quota 100 può presentare domanda di cessazione dal servizio, la quale avrà effetto a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico;
• non può invece avvalersi di Quota 100 sia il lavoratore che percepisce da parte del datore di lavoro una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che gli spetterebbe, sia i lavoratori che percepiscono un assegno di sostegno al reddito, al fine di agevolare l'uscita dal mondo del lavoro.
Il trattamento pensionistico ottenuto tramite Quota 100 potrebbe essere più leggero in una percentuale che può variare dal 5% al 30%, se l'anticipo è di oltre 4 anni rispetto al trattamento erogato al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia; in questo caso, infatti, si avranno meno contributi versati e coefficienti di trasformazione più bassi, per il fatto che il soggetto accede a pensione con un'età più giovane rispetto a quella prevista originariamente.

DIFFERIMENTO PAGAMENTO TFR/TFS PER IL PERSONALE DELLA P.A.
Ai pubblici dipendenti il TFR/TFS viene erogato soltanto al momento in cui si maturino i requisiti previsti dalla Legge Fornero, ossia ai 67 anni di età e dunque alcuni anni più tardi. Pertanto i dipendenti pubblici che escono dal mondo del lavoro, utilizzando Quota 100 e non solo, rischiavano di dover aspettare anche fino a 8 anni per la liquidazione. In tal senso il Governo ha valutato la possibilità di stipulare un accordo quadro tra banche, intermediari finanziari e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero delle Finanze, Ministero della Pubblica Amministrazione e l'ABI, sentito l'INPS, in forza del quale il soggetto dipendente pubblico potrà richiedere un anticipo bancario, per l'erogazione anticipata dell'indennità di fine servizio a titolo di prestitoponte, nell'importo massimo di 30.000 euro.
Il finanziamento e i relativi interessi vengono restituiti integralmente al momento dell'erogazione dell'indennità di fine servizio liquidata al pensionato, secondo la tempistica di liquidazione definita a normativa vigente. La nuova norma si applica sia a coloro che utilizzano Quota 100 sia a quelli che hanno cessato con la previgente legge.

BLOCCO DEGLI ADEGUAMENTI ALLA SPERANZA DI VITA PER L'ACCESSO A PENSIONE ANTICIPATA INDIPENDENTEMENTE DALL'ETÀ ANAGRAFICA
Differentemente da quanto previsto per la pensione di vecchiaia dove il requisito anagrafico per accedere a pensione è di 67 anni di età per il 2019 per effetto della speranza di vita, è disposta la cancellazione dei relativi adeguamenti per quanto riguarda la pensione anticipata, per cui resta cristallizzato dal 2019 e fino al 2026 il requisito contributivo a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e i 41 anni e 10 mesi per le donne.
I soggetti che maturano tali requisiti hanno diritto di percepire l'assegno pensionistico dopo che siano trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione del requisito richiesto per il collocamento a riposo, e comunque non prima del 1° aprile 2019.

OPZIONE DONNA
L'opzione viene rinnovata a favore delle lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960 e le lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1959 che abbiano perfezionato almeno 35 anni di anzianità contributiva, alla data del 31 dicembre 2018 (soggetto al sistema di calcolo contributivo). Continua a essere applicata una finestra mobile di uscita di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per quelle autonome.

LAVORATORI PRECOCI
Tutti i soggetti in possesso di un'anzianità contributiva pari a 12 mesi prima del 19° anno di età e che dal 1° gennaio 2019 maturano i 41 anni di contributi, non possono più accedere a pensione dal primo giorno del mese successivo la maturazione del diritto ma conseguiranno la decorrenza del trattamento solo dopo che siano trascorsi 3 mesi dalla maturazione degli stessi requisiti.

APE SOCIALE
Viene prorogata fino al 31 dicembre 2019. Requisiti per accedere nel 2019 all'indennità posta a carico dello Stato sono i 63 anni e 5 mesi di età e i 30/36 anni di contribuzione. La durata massima è di 43 mesi (3 anni e 7 mesi).

RISCATTI DI PERIODI AI FINI PENSIONISTICI
Ai lavoratori dipendenti del settore privato e ai lavoratori autonomi che non abbiano maturato un'anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di trattamento pensionistico, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, viene prevista la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, periodi antecedenti l'entrata in vigore del Decreto in oggetto, compresi tra la data del primo contributo e quella dell'ultimo contributo accreditato. I periodi possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, al fine di contrastare il cosiddetto “vuoto contributivo”. Una novità specifica riguarda invece la laurea: infatti viene offerta la possibilità, per chi ha meno di 45 anni, di riscattare il periodo degli studi versando un contributo più basso, (circa 5.200 euro l'anno). Il periodo di studio deve essere successivo al 1995.

TERMINE DI PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Nell'ambito del programma di armonizzazione in materia di prescrizione fra tutte le forme assicurative previdenziali in capo all'INPS, di seguito all'art. 3 c. 10 della L. n. 335/1995 che fissa il limite temporale dei 5 anni per la prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria, è stato introdotto il c. 10 bis, il quale ha precisato che, per i suindicati obblighi relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applica il termine di prescrizione fino alla data del 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALE
Per favorire il ricambio generazionale, le imprese stesse potranno erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito attraverso i cosiddetti “Fondi di solidarietà bilaterale”, agevolando l'uscita dal mondo del lavoro di quei soggetti che abbiano compiuto i 59 anni di età e maturato almeno 35 di anzianità contributiva, potendo così raggiungere l'eventuale opzione di Quota 100 nei 3 anni successivi. L'assegno può essere erogato solo sulla base di accordi collettivi di livello nazionale e territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali, nei quali dovrà essere indicato il numero dei giovani che dovranno essere assunti in sostituzione di coloro che accederanno a tale tipo di prestazione. Possono fruire di tale strumento tutti quei lavoratori che si trovino a maturare i requisiti per ottenere una prestazione straordinaria.

REINTRODUZIONE DEL CDA INPS E INAIL
Viene ripristinato il Consiglio di Amministrazione di INPS e INAIL e riattivato nella totalità delle proprie funzioni. Questo sarà composto da 5 membri compreso il Presidente, i quali saranno nominati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

20/03/2019

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