Sisma centro Italia: proroga termini per imposte, contributi e canone RAI

Sisma centro Italia: proroga termini per imposte, contributi e canone RAI

Il 29 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 il Decreto legge n. 55 del 29 maggio 2018 recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".
Di seguito vi riportiamo un'analisi dei temi che il decreto contiene.

Tributi

I soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, dei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal terremoto devono versare i tributi sospesi, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 16 gennaio 2019 (anziché 31 maggio 2018) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili (anziché 24 rate) di pari importo, a decorrere dalla stessa data. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate o dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella sarà notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non sarà eseguita se ci si avvarrà del ravvedimento operoso (art. 13, D. Lgs. n. 472/1997).

Contributi previdenziali e assistenziali

E' prorogata anche la scadenza relativa ai contributi previdenziali e assistenziali (e dei premi di assicurazione) sospesi che saranno dovuti, senza sanzioni e interessi, a decorrere dal 31 gennaio 2019 (anziché da maggio 2018), anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili (anziché 24 rate) di pari importo.

Cartelle di pagamento

I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito dell'Inps riprendono dal 1° gennaio 2019 (anziché dal 1° giugno 2018). Dalla stessa data riprendono inoltre le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e a decorrere i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, compresi quelli degli enti locali.

Canone Rai

Inoltre, il pagamento del canone Rai è sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, o dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella sarà notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non sarà eseguita se il contribuente si avvarrà del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997).
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore di tale disposizione, saranno disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di canone Rai nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate non saranno dovuti interessi.

Utenze domestiche

I soggetti danneggiati che hanno dichiarato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, la sospensione dei pagamenti delle fatture relative alle utenze domestiche è differita dal 31 maggio 2018 al 1º gennaio 2019.

08/06/2018

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