Contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro: la Sentenza della Corte Costituzionale

Contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro: la Sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale con sentenza n. 173 del 2016, depositata il 13 luglio 2016, ha deciso in merito alle Ordinanze presentate da varie sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, relative al contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro. In pratica ha dichiarato legittimo il contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato, introdotto con la legge finanziaria del 2014 (legge n. 147/2013) per gli anni 2014 – 2016.

La Corte, in particolare, ha distinto il contributo perequativo, dichiarato costituzionalmente illegittimo, in ragione della sua natura tributaria (sentenza n. 116 del 2013), ed il contributo di solidarietà, oggetto di questa sentenza, che non riveste la natura di imposta non essendo acquisito allo Stato né destinato alla fiscalità generale ma piuttosto trattenuto dagli Enti previdenziali all'interno delle proprie gestioni, con specifiche finalità solidaristiche.

I Giudici ritengono che nel caso di specie siamo in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 della Costituzione, “avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale”.

 La Corte ha poi precisato che il legislatore può operare con il contributo di solidarietà qualora questo rientri entro i canoni di ragionevolezza, affidamento e tutela previdenziale (artt. 3 e 38 Cost.). In questi termini, deve rimanere all'interno del sistema previdenziale, essere imposto in ragione della situazione contingente economica, gravare sulle pensioni di importo più elevato, consistere in un prelievo sostenibile e concretizzarsi in una misura di carattere temporaneo.

La Corte ha di fatto ritenuto il contributo di solidarietà oggetto di sindacato di legittimità, in armonia con questi criteri e soprattutto ha riconosciuto la sua utilizzazione a favore dei lavoratori esodati.

In merito alla questione di legittimità costituzionale “della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici”, ex art. 1, comma 483 della legge n. 147 del 2013, sollevata dalla Corte dei Conti regione Calabria, la Corte ha ritenuto che in questo caso non vi sia stato un blocco integrale della rivalutazione (come quello dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 70 del 2015) ma piuttosto si sia trattato di una rimodulazione della percentuale di perequazione, rispondente ai “criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza” riconosciuti nella sentenza n. 70 del 2015.

19/07/2016

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